Per effetto dell’art. 2 del decreto legge 138/2011, l’aliquota di tassazione delle cosiddette rendite finanziarie viene fissata al 20 per cento, intermedia rispetto a quelle del 12,50 e del 27 per cento attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari da cui derivano.

In particolare, il comma 6 del citato articolo stabilisce che “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”.

L’ANIA sottolinea in una circolare che la nuova misura dell’aliquota di tassazione esplica sostanzialeffetto solo nei confronti delle persone fisiche nonché degli enti non commerciali (per i redditi derivanti da attività relative all’impresa) in quanto tali soggetti subiscono il prelievo (ritenute o imposte sostitutive) a titolo definitivo mentre per le imprese l’aggravio è di carattere finanziario e solo quando i redditi conseguiti sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.

La nuova misura dell’aliquota si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1 gennaio 2012 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla medesima data, salvo la facoltà di allineare i valori fiscali delle attività finanziarie al valore al 31 dicembre 2011, versando l’imposta sulle relative differenze con l’aliquota del 12,50 per cento (vd. art. 2, commi da 29 a 32). Viene, invece, utilizzato il criterio di maturazione per particolari fattispecie, quali i rendimenti accumulatisi sulle polizze in corso al 31 dicembre 2011, che per la loro specificità richiedono l’applicazione di tale criterio.

Con la circolare L’ANIA segna le disposizioni del decreto-legge che possono avere interesse per le imprese del settore in quanto riguardano prodotti oggetto della loro attività, con riserva di tornare sull’argomento per commentare le eventuali modifiche che verranno apportate in sede di conversione del decreto in esame nonché le disposizioni dei previsti decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate che interverranno.

Per effetto del comma 7 dell’art. 2, la disposizione del comma 6 non si applica agli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR e ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), ovvero ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria dello stesso TUIR, nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista (cosiddetta white) di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168- bis del TUIR;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

La disposizione del comma 7 testé riportata riproduce in parte quella dell’art. 2, comma 4, lett. c), della bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale che già prevede l’esclusione dall’aumento dei titoli pubblici ed equivalenti e dei piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti; è stata tuttavia inserita l’ulteriore ipotesi riguardante i titoli emessi da banche, alle condizioni previste dal citato art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Con particolare riguardo ai piani di risparmio a lungo termine, si osserva che la lett. d) che li prevede non definisce né la durata dell’investimento, affinché gli stessi si possano considerare “piani di risparmio a lungo termine”, né i criteri e le modalità per la loro “apposita istituzione”. Pur se sembra fuor di dubbio che nell’ambito di detti piani rientrino anche i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, auspichiamo che la legge di conversione provveda alle necessarie precisazioni.

Per effetto del successivo comma 8, la disposizione del comma 6 non si applica altresì:

–  agli interessi di cui al comma 8-bis dell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973;

–  agli utili di cui all’art. 27, comma 3- ter, del D.P.R. n. 600 del 1973;

– al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Pertanto, non sono inclusi nell’ambito della riforma gli interessi dei prestiti obbligazionari corrisposti da società italiane a società “consociate” di altri Stati dell’UE, in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (vd. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto 2011, par. 1), gli utili – soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375 per cento – corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR e le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, ivi compresi, pertanto, i piani di previdenza individuali di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), di tale decreto, il cui risultato di gestione resta soggetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento.

Tassazione dei proventi derivanti dalle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, dalla disposizione del comma 6 dell’art. 2 del decreto-legge in esame deriva che sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, la ritenuta prevista dall’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, passano dal 12,50 al 20 per cento, salvo l’applicazione del regime transitorio previsto dal comma 27 dell’art. 2 del “decreto” che verrà di seguito evidenziato.

La tassazione al 20 per cento viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.

Il comma 23 dell’art. 2 prevede al riguardo che “I redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″ e che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente”.

Tale disposizione, analoga tra le altre a quella inserita nell’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 e nell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 a beneficio dei Fondi comuni di investimento dai commi 13, lett. b), e 14, riconosce la minore tassazione dei proventi nei confronti degli assicurati attraverso una riduzione della base imponibile determinata in funzione dei titoli pubblici ed equivalenti compresi tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento. In tal modo gli assicurati beneficiano indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli.

Le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Regime transitorio – Contratti di assicurazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011

Il comma 27 dell’art. 2 stabilisce che ai redditi di cui all’art. 44, comma 1, lett. gquater), del TUIR, derivanti  a contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,50 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione di tali redditi si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il citato comma 27, riconoscendo la tassazione al 12,50 per cento ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011, evita un effetto retroattivo della nuova aliquota ed è pertanto teso a limitare il ricorso ai riscatti anticipati da parte degli assicurati.

Regime fiscale dei titoli “ibridi”

Il comma 22 dell’art. 2 introduce una disposizione che, pur non essendo strettamente legata alla modifica della misura del prelievo, è intesa a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale.

Tale disposizione, che espressamente prevede l’applicazione anche ai titoli emessi dalle imprese di assicurazione in quanto soggetti vigilati dall’ISVAP, stabilisce che “Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’articolo 96 e dell’articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011”.

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, il nuovo regime intende “superare le criticità relative agli strumenti finanziari emessi dalle banche e dagli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP, che tra l’altro contengono clausole di assorbimento del nominale in presenza di determinati eventi.

Con riferimento all’emittente la criticità riguarda il regime fiscale delle remunerazioni corrisposte ai  portatori dei titoli in oggetto, mentre sotto il profilo dell’investitore per effetto di tali clausole i medesimi titoli rientrano nel novero  dei c.d. titoli atipici ex D.L. n. 512 del 1983 e, quindi, di titoli con un trattamento fiscale deteriore. Al fine di non creare una situazione di svantaggio rispetto ai medesimi titoli emessi da soggetti non residenti, si è previsto che ai proventi degli strumenti finanziari in esame si rende applicabile il regime dei titoli obbligazionari rientranti nel D.Lgs. n. 239 del 1996 e che essi, anche se imputati direttamente a patrimonio netto, siano deducibili dal reddito dell’emittente sulla base dell’attuale normativa, vale a dire secondo le regole di cui all’art. 96 e all’art. 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi”.
Fonte: ANIA