Il TAR Lazio, con sentenza n. 06570/2011 depositata in data 21 luglio 2011 rigetta il ricorso n. 01021/2011, proposto da un collaboratore di intermediario contro l’ISVAP per l’annullamento dell’ordinanza n. 4452/10 del 29 novembre 2010 emessa dall’ISVAP, con la quale è stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in euro 48.000,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria di euro 48.000 era stata comminata in ragione dell’accertata violazione dell’art. 117 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per mancata osservanza dell’obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, nonché per la violazione dell’art. 183 del D .Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati per l’emissione di 48 polizze RC auto che, pur se con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non regolarizzate, in applicazione del minimo edittale di euro 1.000 per ciascuna delle 48 polizze.

La parte ricorrente precisa di aver restituito tutte le somme, come emerso nel corso dell’istruttoria, e che in relazione a tali condotte è stata allo stesso inflitta la sanzione disciplinare della censura.

La parte ricorrente contesta la sanzione irrogata in quanto sproporzionata rispetto alla brevità del periodo di tempo cui si riferiscono le contestazioni – segnatamente da giugno a ottobre 2008 – nonché contraddittoria rispetto alla modesta entità dell’importo dei premi cui si riferiscono le polizze, pari ad euro 24.636.000, interamente restituito, così manifestando un ravvedimento operoso di cui pure si è dato atto nella gravata ordinanza, nonché rispetto all’irrogazione della sola sanzione disciplinare della censura.

Afferma, inoltre, la parte ricorrente come venga in rilievo, nella fattispecie, un’unica condotta inerente l’attività professionale svolta, non prevedendo le norme di riferimento singole violazioni agli obblighi ivi previsti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicata la sanzione stabilita nel minimo edittale di euro 1.000 per un’unica condotta, denunciando l’illegittimità dell’avvenuta applicazione di tale minimo edittale per ciascuna delle polizze il cui premio non era stato versato, avendo quindi l’ISVAP errato nel non ritenere l’unicità della violazione comportamentale.

Sostiene, inoltre, che, anche a voler ritenere la propria responsabilità in relazione ad ogni polizza e quindi la sussistenza di più violazioni della medesima norma, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 8 della legge n. 689 del 1981, moltiplicando la pena minima di euro 1.000 sino al triplo.

L’ISVAP si è costituita in resistenza sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia, affermando, in particolare, la sussistenza di più violazioni e la preclusione all’applicabilità dell’istituto della continuazione.

Con memoria successivamente depositata la parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando e deducendo ulteriori profili di illegittimità della gravata ordinanza.

L’ISVAP, con ulteriore memoria, ha ulteriormente replicato a quanto ex adverso dedotto.

Riportiamo di seguito integralmente la parte della sentenza relativa al “DIRITTO”.

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso l’ordinanza – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo ha irrogato al ricorrente, nella qualità di collaboratore di intermediario assicurativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 48.000 in ragione dell’accertata violazione dell’art. 117 del D .Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 54 del Regolamento 99 ISVAP n. 5 del 2006 per mancata osservanza dell’obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, nonché per la violazione dell’art. 183 del D .Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 47 del Regolamento

ISVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati per l’emissione di 48 polizze R C auto che pur se con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non regolarizzate.

Tale sanzione è stata determinata in applicazione del minimo edittale di euro 1.000 per ciascuna delle 48 polizze, nel ritenuto presupposto che ciascun comportamento riferito alle singole polizze costituisca una violazione delle citate disposizioni di riferimento.

Affida parte ricorrente la proposta azione impugnatoria a due ordini di argomentazioni cui sarebbe riconducibile la dedotta illegittimità della determinazione della sanzione irrogata, l’uno basato sull’assunto che verrebbe in rilievo un’unica condotta, e non già plurime condotte, cui andrebbe quindi applicata la sanzione stabilita nel minimo edittale di euro 1.000, e l’altro con cui parte ricorrente, laddove dovesse ritenersi la sussistenza di plurime violazioni, invoca l’applicazione l’art. 8 della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale la pena minima di euro 1.000 potrebbe essere moltiplicata sino al triplo.

Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, non merita favorevole esame.

Per ragioni di logica sistematica nella trattazione delle questioni sollevate con il ricorso in esame, ritiene il Collegio di dover procedere innanzitutto alla disamina della contestazione di parte ricorrente della determinazione della sanzione applicata, con riferimento alla quale afferma l’erroneità ed illegittimità dell’avvenuta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni a fronte della ritenuta sussistenza di plurime e distinte violazioni delle disposizioni di riferimento, invocando, sul ritenuto presupposto della loro unitarietà – in quanto riferite allo svolgimento dell’attività professionale nel suo complesso in un ristretto arco temporale – l’applicabilità di un’unica sanzione, nella misura ritenuta congrua dall’ISVAP del minimo edittale di euro 1.000 stante il ravvedimento operoso manifestato dal ricorrente e la modesta entità dell’importo indebitamente trattenuto.

La censura non merita favorevole esame, non potendo ricondursi ad un’unica condotta, e quindi ad un’unica violazione delle norme di riferimento, il comportamento ascritto al ricorrente, il quale integra una pluralità di azioni ed omissioni che, stante la loro autonomia strutturale, integrano distinte violazioni.

Giova al riguardo riferire che i comportamenti illeciti tenuti dal ricorrente nell’esercizio dell’attività di collaborazione con agenzia di assicurazione consistono nella mancata osservanza dell’obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, indebitamente trattenendo gli importi versati dai clienti a titolo di premi assicurativi senza effettuare il versamento sul conto separato, per un importo totale di euro 24.634,26, con conseguente violazione dell’art. 117 del D .Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 54 del Regolamento I SVAP n. 5 del 2006, nonché nell’emissione di 48 polizze RC auto che, pur se stipulate con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove, al fine di regolarizzare, tramite il tardivo versamento del premio, la posizione di polizze assicurative per le quali era stato omesso il versamento del relativo corrispettivo al

momento della stipulazione, eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non  del Regolamento I SVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

L’obbligo di separazione patrimoniale, la cui violazione è stata nella fattispecie imputata al ricorrente, è previsto e disciplinato dall’art. 117 del D .Lgs. 7 settembre 2005, recante il codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale “I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.”

Tale obbligo è più nel dettaglio disciplinato dall’art. 54 del Regolamento I SVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – concernente la disciplina dell’attività’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo I X (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – il quale stabilisce che “1 – A i sensi dell’articolo 117 del decreto, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo. 2 – Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo

117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. I l versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. G li intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. A gli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.”.

Il comportamento ascritto al ricorrente è stato ritenuto integrare anche la violazione dell’art. 183 del codice delle assicurazioni private, ai sensi del quel “Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati”.

Tale obbligo trova corrispondente previsione nell’art. 47 del Regolamento I SVAP n. 5 del 2006, il quale stabilisce che “Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; (…) d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.”.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento che connota di illiceità le condotte imputate al ricorrente e delineati i contorni di tali condotte, non può accedersi alla prospettazione di parte ricorrente che tende a ricondurle ad un’unica violazione riferita all’esercizio della propria attività nel suo complesso, dovendo ai comportamenti tenuti dal ricorrente con riferimento alla 48 polizze RC auto, qualificate come polizze nuove e dei cui premi è stato omesso il versamento su conto separato ed è stato trattenuto ed utilizzato dal ricorrente, attribuirsi autonomia strutturale ed autonoma portata offensiva del bene giuridico protetto dalle illustrate norme – da individuarsi nella stabilità finanziaria del sistema assicurativo e nella trasparenza

delle transazioni contrattuali – con la conseguenza che ciascun comportamento integra una autonoma violazione di tali norme, discendendo da ciò la correttezza dell’avvenuta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.

La dedotta inerenza dei comportamenti all’esercizio dell’attività professionale svolta dal ricorrente non vale, all’evidenza, ad unificare le condotte nell’ambito di un’unica violazione, costituendo piuttosto l’inerenza del comportamento illecito all’attività assicurativa il presupposto per la soggezione agli obblighi previsti dalle illustrate norme.

Né la possibilità di riconduzione ad un’unica condotta dei singoli fatti addebitati al ricorrente può transitare attraverso il loro riferirsi ad un unico e circoscritto arco temporale – da parte ricorrente individuato nel periodo intercorrente tra giugno ed ottobre 2008 – dal momento che, premessa la non veridicità di tale affermazione, posto che delle 48 polizze contestate 3 sono riferibili all’anno 2006, 12 sono riferibili all’anno 2007 e 32 sono riferibili al primo semestre dell’anno 2008, come risultante dall’elenco delle polizze allegato al verbale di contestazione del 30 dicembre 2009, la riferibilità di plurime condotte ad un unico contesto temporale non fa venir meno l’autonomia strutturale delle singole violazioni facendole confluire in un’unica

fattispecie di illecito, dovendo invece ritenersi che ogni comportamento posto in essere dal ricorrente in violazione delle citate disposizioni integri una distinta violazione dei precetti posti a presidio di interessi giuridici suscettibili di essere lesi per effetto di ogni singola condotta in ragione delle caratteristiche oggettive e strutturali delle stesse che, peraltro, ineriscono a distinti rapporti giuridici con diversi contraenti, con la conseguenza che con riferimento a ciascuno di essi si è verificata la lesione al principio della corretta gestione dei titoli assicurativi, idonea altresì a pregiudicare la regolare costituzione del rapporto assicurativo e l’equilibrio finanziario delle imprese assicurative strumentale alla funzione sociale dell’assicurazione.

Va, inoltre, rilevato che la mancata rimessa all’intermediario principale dei premi assicurativi incassati in nome e per conto della società mandante e la temporanea appropriazione, da parte del ricorrente, prima di procedere al ravvedimento operoso, dei premi incassati confondendoli con il proprio patrimonio, con violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale, vulnera l’equilibrio finanziario sul quale si basa il procedimento assicurativo rispondente all’interesse generale della funzione sociale dell’assicurazione, pregiudicando al contempo l’interesse alla tempestiva provvista in favore dell’intermediario principale e quello dei contraenti alla corretta e certa definizione dei rapporti intercorrenti con l’impresa di assicurazione.

L’obbligo di separazione patrimoniale risponde, inoltre, allo scopo di tenere distinti i premi assicurativi e le somme destinate ai risarcimenti dalle altre somme in modo da sottrarli ad eventuali aggressioni da parte di creditori diversi dall’impresa mandante o dagli aventi diritto al risarcimento.

Ne consegue che con riferimento a ciascuna condotta di illecita gestione dei premi assicurativi, integrata con riferimento a diversi rapporti giuridici con distinti contraenti, si è verificata la lesione del principio di corretta gestione dei titoli assicurativi, con pregiudizio del bene giuridico che le norme violate intendono presidiare, suscettibile di essere leso per effetto di ogni singola infrazione, la quale assume conseguentemente autonomia strutturale e distinta portata offensiva.

Vengono, quindi, in rilievo, comportamenti separati e non già un’unica condotta, dovendo quindi la violazione essere necessariamente accertata nei confronti di ciascun inadempimento agli obblighi imposti dalle norme di riferimento, la cui violazione è intervenuta per effetto di comportamenti distinti attuati in momenti diversi – indifferente essendo la loro riconducibilità, peraltro non riscontrabile, ad un medesimo arco temporale – e nei confronti di soggetti diversi relativamente a distinti rapporti contrattuali.

La divisata autonomia strutturale e l’autonoma capacità offensiva delle condotte imputate al ricorrente, non unificabili sotto il profilo temporale o funzionale, non consente, quindi, di ritenere integrati i presupposti per potersi fare luogo all’applicazione del concorso formale di illeciti, ai cui fini è necessaria un’unica condotta per effetto della quale viene violata più volte la medesima disposizione normativa o più norme.

Difatti, l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 – che nel disciplinare le ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative prevede, al comma 1, che “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo” – consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di concorso formale di illeciti amministrativi, in cui con un’unica condotta, omissiva o commissiva, si viola più volte la

stessa disposizione normativa o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative, e non anche nel caso di concorso materiale di illeciti amministrativi, in cui con più condotte si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative, come avviene nella fattispecie in esame, in cui deve escludersi, per le ragioni dianzi illustrate, la possibilità di ricondurre unitariamente le singole condotte poste in essere dal ricorrente ad un’unica violazione, integrando le stesse autonome violazioni degli obblighi stabiliti dalle norme di riferimento.

Con riguardo all’ambito di applicazione, nel sistema sanzionatorio amministrativo, del cumulo materiale e del cumulo giuridico delle sanzioni in riferimento al concorso materiale ed al concorso formale di illeciti, la giurisprudenza (ex plurimis: TAR Lazio – Roma – Sez. I – 20 gennaio 2010 n. 633; 21 giugno 2010 n. 19659; 11 febbraio 2009 n. 2133; 7 settembre 2001 n. 7236; Sez. III – 8 aprile 2010 n. 5873; Cassazione Civile – Sez. I – 28 dicembre 2004, n. 24060; Sez. L av. – 6 ottobre 2008 n. 24655) è ferma nel ritenere che la previsione del cumulo giuridico tra sanzioni di cui all’art. 8 della legge n. 689 del 1981 è riferibile alla sola ipotesi di

concorso formale, omogeneo od eterogeneo, tra le violazioni contestate, ovvero alle ipotesi in cui violazioni plurime siano commesse con un’unica azione od omissione.

Il cumulo giuridico non è, invece, legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale di illeciti, ovvero di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

L’indipendenza e l’autonomia strutturale delle singole infrazioni commesse dal ricorrente, da cui conseguono distinte violazioni, comporta quindi l’applicazione del principio di cumulabilità delle sanzioni nella misura affittiva per ciascuna di esse prevista, stante la distinzione dei fatti originativi della lesione del bene giuridico protetto.

Va dunque escluso, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, che venga in rilievo un’unica condotta illecita, come tale asseritamente assoggettabile alla misura sanzionatoria prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, la quale può essere utilmente invocata solo quando con un’unica condotta – nella fattispecie non riscontrabile in ragione della commissione di più condotte illecite – si violi più volte la stessa disposizione normativa ovvero una pluralità di disposizioni.

Correttamente, quindi, la resistente Amministrazione ha contestato al ricorrente una pluralità di condotte illecite, poste in violazione delle norme dettate dagli artt. 117 e 183 del codice delle assicurazioni private e dagli artt. 54 e 47 del Regolamento I SVAP n. 5 del 2006, commisurando la relativa sanzione alle singole infrazioni accertate.

Disattesa, per le ragioni dianzi illustrate, la prospettazione del ricorrente volta a ricondurre ad un’unica violazione le condotte allo stesso ascritte – dovendo invece nella fattispecie in esame ravvisarsi un’ipotesi di concorso materiale di illeciti amministrativi sostanziato da più condotte con cui sono state violate più volte più disposizioni normative, dovendo per l’effetto escludersi l’invocata applicabilità alla fattispecie in esame del cumulo giuridico delle sanzioni – va parimenti delibata l’infondatezza della censura con cui parte ricorrente, per l’ipotesi in cui si ritenesse la sussistenza di una pluralità di violazioni, denuncia la mancata determinazione della sanzione sulla base delle regole disciplinanti il regime della continuazione.

Assume, difatti, valenza preclusiva alla possibilità di determinazione della sanzione sulla base delle regole disciplinanti l’istituto della continuazione il chiaro disposto normativo di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981, il quale prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, in tal modo espressamente ed inequivocabilmente manifestando l’intenzione del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi.

Né può giungersi al riconoscimento della possibilità di estendere il cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dal comma 1 del citato art. 8 per le ipotesi di concorso formale di illeciti e, dal comma 2 di tale articolo, per le ipotesi di continuazione con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sulla base dell’applicazione analogica della disciplina penalistica dettata in materia di reato continuato dall’art. 81 del codice penale, attesa l’ontologica diversità tra illecito penale ed illecito amministrativo che non consente, attraverso un procedimento di integrazione analogica, che le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (T.A.R. Lazio – Roma – Sez. III – 8 aprile 2010 n. 5873;

Cassazione Penale – Sez. IV – 6 maggio 2009 n. 25933; Cassazione Civile – Sez. L av. – 6 ottobre 2008 n. 24655; Cassazione Civile – Sez. I – 28 dicembre 2004, n. 24060;) anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (Corte cost., n. 421 del 1987).

Inoltre, l’esistenza di una specifica disciplina della continuazione per gli illeciti amministrativi, non consente di ravvisare una lacuna nell’ordinamento suscettibile di essere colmata in via analogica.

Ne consegue che, contemplando l’art. 8 della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni amministrative, il principio del cumulo giuridico unicamente per il caso di concorso formale di violazioni (di cui al comma 1), e nel caso di continuazione nell’illecito amministrativo (di cui al comma 2), ma, in questa seconda ipotesi, solo per le violazioni commesse in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi in cui è autorizzato il ricorso al principio del cumulo giuridico per la determinazione della sanzione, correttamente, l’Autorità, trovandosi in presenza di una pluralità di condotte, ha riscontrato una pluralità di violazioni applicando il cumulo materiale delle sanzioni non

essendo invocabile l’istituto del cumulo giuridico tra sanzioni con riferimento all’ipotesi di concorso materiale di illeciti. Non essendo, inoltre, l’istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le relative sanzioni devono essere applicate autonomamente e per l’intero, con conseguente immunità dalle proposte censure della determinazione della sanzione irrogata al ricorrente da parte della resistente Amministrazione.

A conferma della correttezza della determinazione assunta dall’ISVAP interviene anche la disposizione dettata dall’art. 327 del D .Lgs. n. 209 del 2005, la quale prevede che nel caso in cui siano accertate più violazioni della stessa disposizione per la quale sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, viene assegnato un termine per l’eliminazione delle disfunzione riscontrata, e l’adozione delle misure correttive comporta l’applicazione di un’unica sanzione amministrativa, sostitutiva di quelle derivanti dalla violazione della medesima disposizione, determinata nella misura non inferiore a 50.000 euro.

Si tratta di ipotesi, espressamente prevista e disciplinata, di concorso formale di illeciti applicabile unicamente ai casi in cui il fenomeno violativo, pur articolatosi in una pluralità di infrazioni alla medesima disposizione di legge, sia originato da un medesimo disordine organizzativo, introducendo quindi la descritta disposizione una deroga alla regola del cumulo materiale di sanzioni, la cui vigenza ed operatività viene conseguentemente confermata dalla disciplina di settore anche con specifico riferimento all’ordinamento assicurativo.

Se nelle considerazioni che precedono risiedono le ragioni dell’infondatezza del ricorso in esame, rileva il Collegio l’inammissibilità delle ulteriori doglianze introdotte dal ricorrente con memoria non notificata, in disparte la tardività della relativa proposizione, ritenendo tuttavia – a meri fini di completezza – di dover rilevare come nell’atto di contestazione degli addebiti fossero distintamente individuati i comportamenti riferiti alle singole polizze, elencate nel relativo allegato, non potendo peraltro desumersi l’unicità della condotta dall’unicità dell’atto di contestazione, mentre, con riferimento all’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 2005 – asseritamente limitato agli intermediari e titolari del rapporto di agenzia e non estensibile ai collaboratori – deve osservarsi che la norma impone l’obbligo di

separazione patrimoniale a tutti i soggetti cui vengono pagati premi assicurativi, come peraltro confermato dalla portata di cui all’art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate il ricorso va rigettato. Ragioni di equità consentono di disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.