Pagine a cura di Alessandro Felicioni  

 

Rendite finanziarie sotto la lente di ingrandimento per capire chi viene premiato e chi tartassato dall’allineamento al 20% della tassazione sui capital gains e sui redditi di capitale. La manovra di Ferragosto (Dl 138/2011), appena arrivata in senato per l’avvio dell’iter di conversione, ha previsto, come noto, la rideterminazione del regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, introducendo, in luogo della precedente doppia aliquota, la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.

In verità (si veda altro servizio nella pagina accanto) tra deroghe ed eccezioni, l’uniformità di trattamento per tutti gli strumenti finanziari non è un dogma inviolabile. Tuttavia è evidente che la rivoluzione copernicana posta in atto avrà influenze notevoli anche sulle scelte dei risparmiatori, specie in una situazione congiunturale come quella attuale, che rende particolarmente vulnerabili gli investimenti finanziari.

In linea del tutto generale l’articolo 2, comma 6, del decreto legge 138/11, prevede che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20%.

Dunque l’aliquota unica interessa redditi di capitale e redditi diversi percepiti dalle persone fisiche. Si tratta di ritenute e di imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e su redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) le quali, precedentemente scontavano il prelievo ( nelle forme di ritenuta o di imposta sostitutiva) al 12,50% e al 27%.

L’adozione di una aliquota unica intermedia al 20% favorisce, ad esempio, i conti correnti e i depositi bancari mentre penalizza le principali rendite derivanti dal possesso e dalla compravendita di azioni ed obbligazioni.

La tabella che segue evidenzia per i principali strumenti finanziari il confronto tra vecchio e nuovo regime, evidenziando, in particolare, quali investimenti finiscono per avere un trattamento migliore rispetto a quello legato alla doppia aliquota.

Come meglio sarà specificato, resta invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; ciò è legato anche al fatto che tali proventi vanno indicati direttamente in dichiarazione e scontano l’aliquota progressiva propria del contribuente per il 49,72% del loro ammontare.

 

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