La giurisprudenza ha ammesso anche le colpe dei genitori 
di Mario Tucci Cosenza Carlo Forte lettera firmata Nicola Mondelli Mario Rutilio Potenza Antimo Di Ger 

 

 

Nel nostro istituto ci sono classi molto numerose e ciò rende molto difficile mantenere la disciplina . In alcuni casi la situazione diventa addirittura insostenilbile, specie alle utlime ore nelle classi di cui ci sono ragazzi particolarmente irrequieti. Se qualche ragazzo dovesse farsi male, non per colpa dell’insegnante, ma della situazione di difficoltà in cui versiamo saremmo comunque responsabili? Se sì, in quale misura?È vero che se la scuola viene condannata per danni il docente interessato deve rifonderli alla scuola?

un gruppo di docenti

 

Sul tema della responsabilità civile dei docenti la giurisprudenza ha versato fiumi di inchiostro. Negli ultimi anni la Suprema corte, oltre a ribadire il limite dell’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, quale limite minimo per liberare il docente dalla responsabilità, ha anche affermato il principio della cosiddetta culpa in educando. E cioè la colpa dei genitori che, non avendo impartito ai propri figli la buona educazione, vengono giudicati responsabili dei danni prodotti dai loro figli quando assumano comportamenti particolarmente deplorevoli. Non di meno, nel caso in cui l’illecito foriero del danno si sia verificato a causa di un comportamento del docente non informato al dovere di ordinaria diligenza, in caso di condanna dell’amministrazione per danni, non sempre il docente viene chiamato a risarcire l’amministrazione (rivalsa). Ai fini della rivalsa nei confronti dell’insegnante è necessario, infatti, che la condotta illecita del docente risulti caratterizzata da dolo ( comportamento intenzionale) oppure da colpa grave, e cioè da un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. Non basta, dunque che il comportamento risulti in contrasto con una norma, ma deve anche essere connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta (Corte dei conti Sicilia n.2470/2011).

Antimo Di Geronimo

No all’anno di prova se già fatto sul sostegno

Dopo 10 anni di ruolo sul sostegno, sono passato a giugno 2011 finalmente sulla mia disciplina (Educazione fisica ), per giunta rimanendo nella stessa scuola. Vorrei sapere se mi tocca rifare l’anno di prova con relazione finale o se è sufficiente quanto fatto sul sostegno.

 

La ripetizione del periodo di prova è prevista solo in caso di passaggio di ruolo. Per esempio dalla scuola media alla scuola superiore. Si veda, tra le tante, la nota prot. 9534 del 28.10.2008 emanata dal’ufficio scolastico provinciale di Rimini, che riporta ampi stralci della normativa ministeriale che regola la questione oltre ad utili chiarimenti circa la corretta interpretazione da adottare. Non è prevista, invece nel caso di passaggio di cattedra (cambio di classe di concorso nell’ambito di scuole appartenenti allo stesso ruolo o, in caso di passaggio nell’abito della scuola secondaria, tra scuole dello stesso grado). A maggior ragione, il periodo di prova non va ripetuto se si tratta di mero cambio di tipologia di posto , da posto di sostegno a posto comune, atteso che , non essendo prevista un’apposta classe di concorso per il sostegno, il docente che insegna su tale tipologia di posto è qualificato a tutti gli effetti come docente della disciplina afferente la classe di concorso di provenienza.

I congedi per cura e le assenze per malattia

Alcuni anni fa mi è stata riconosciuta una invalidità civile del 64 per cento. In quanto invalido ho diritto oltre che alle cure termali, elioterapiche, climatiche, anche a congedi per cure legate alla condizione di invalido o solo alle assenze per malattia, come sostengono in segreteria?

 

Sarà possibile fruire di congedi per cura non appena entrerà in vigore un decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura. L’art.7 dispone tra l’altro, che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia sta riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Durante il periodo di congedo il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Come si fa per il completamento

Vorrei conoscere i riferimenti delle norme che regolano il completamento.

Il completamento è regolato dal combinato disposto dell’art. 4 del decreto 131/2007 e dell’art. 40 del vigente contratto di lavoro. Con completamento si intende la procedura che viene adottata dall’amministrazione scolastica per consentire ai docenti spezzonisti di ottenere ulteriori ore di insegnamento fino alla concorrenza dell’orario contrattuale: 18 ore nelle secondarie, 24 nella primarie e 25 nelle scuole dell’infanzia. Si tratta di un vero e proprio diritto, qualificato come tale dall’art. 40 del contratto i lavoro, che insorge in capo al docente spezzonista qualora venga individuato quale avente titolo ad un ulteriore incarico di supplenza. In tal caso l’art. 4 del decreto 131/2007 prevede che il completamento debba essere attribuito anche frazionando la cattedra. Quanto alla distanza massima che deve intercorrere tra la sede del primo spezzone e quella dello spezzone di completamento, l’ordinanza ministeriale 332/96 non fissa un limite invalicabile. Il dispositivo, infatti, nel prevedere una distanza di 30 chilometri tra uno spezzone e l’altro, dispone comunque che il criterio di vicinanza si ritiene comunque soddisfatto se sussiste tra le sedi un collegamento rapido e agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l’esercizio dell’attività didattica.