La Consob stringe sui derivati. Non senza far storcere il naso agli operatori. Dopo la consultazione della scorsa primavera, la Commissione di Giuseppe Vegas ha infatti introdotto regole più stringenti sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute attraverso strumenti derivati con regolamento in contanti. In pratica, per «rendere più omogenea la rappresentazione delle partecipazioni potenziali complessive esistenti su un determinato emittente», dovranno essere comunicate al mercato anche le operazioni «cash settled», nel caso in cui «la somma delle partecipazioni, anche potenziali e indipendentemente dalle modalità di regolamento superino soglie sufficientemente elevate (10%, 20%, 30%, 50%)». Finora in Italia, come inmolti altri Paesi europei in linea con la direttiva Transparency, solo gli strumenti con regolamento in azioni erano considerati ai fini degli obblighi di comunicazione. Con la nuova regolamentazione, che entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in GU, dovrebbe diventare più trasparente l’utilizzo di quegli strumenti finanziari che possono determinare modifiche sostanziali nell’azionariato delle società, come accaduto nel caso dell’equity- swap Ifil-Exor sulle azioni Fiat, che nel 2005 ha consentito alla famiglia Agnelli di mantenere il controllo del Lingotto. Per avere un quadro aggiornato delle posizioni lunghe già esistenti,Consobha introdotto anche l’obbligo di comunicare le posizioni lunghe complessive detenute a tale data, ove le stesse non siano già state rese note. Pollice verso, tra gli altri, dell’Abi, secondo cui «i derivati cash settled rispondono ad esigenze di copertura e gestione del rischio». L’Associazione delle banche italiane, infatti, ritiene «l’utilizzo di questa categoria di derivati per finalità elusive degli obblighi di trasparenza un fenomeno patologico e secondario rispetto al loro utilizzo principale».