Nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2011, n. 197 è stato pubblicato il decreto del Ministro della giustizia 6 luglio 2011, n. 145 che modifica il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, di attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Il nuovo decreto modifica la normativa secondaria di attuazione della mediazione correggendo parzialmente alcune delle disposizioni sulle quali il TAR Lazio – con propria ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011 di rimessione della questione alla Corte costituzionale – ha sollevato diversi profili di incostituzionalità.

In particolare – segnala l’ANIA in una circolare – l’ordinanza ha rilevato una manifesta contraddizione tra l’introduzione, solo per alcune specifiche materie (v. art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) di una mediazione obbligatoria nell’Ordinamento, senza aver previsto al contempo una adeguata formazione e specializzazione dei mediatori. L’ordinanza, inoltre, evidenzia il problema dell’eccessivo costo della mediazione nei casi di contumacia della controparte che, in pratica, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo all’esercizio del diritto di accesso alla giustizia, costituzionalmente garantito.

Le modifiche introdotte, di maggior interesse per il settore assicurativo, intervengono soprattutto sull’art. 16 del D.M. n. 180/2010. Esse riguardano, in particolare:

– la previsione di un’adeguata specializzazione dei mediatori nella trattazione delle specifiche controversie loro assegnate, stabilendo che il regolamento di ciascun organismo di mediazione deve prevedere criteri predeterminati e inderogabili di assegnazione delle istanze ai mediatori, che tengano conto delle specifiche competenze professionali anche con riferimento alla tipologia di laurea universitaria posseduta (v. nuova lett. e) aggiunta all’art. 7, comma 5 del D.M. n. 180/2010);

– la specificazione che l’attestazione di mancata adesione deve essere verbalizzata direttamente dal mediatore designato: da ciò deriva che la mediazione può terminare solo con un verbale redatto dal mediatore e che il suo contenuto potrà essere, alternativamente: di accordo; di mancato accordo ovvero di mancata comparizione di una delle parti, con o senza una proposta formulata dal mediatore a seconda di quanto previsto dal regolamento dell’organismo medesimo (cfr. art.7, comma 2, lett. b) del D.M. n. 180/2010). Una volta che la mediazione è stata attivata ed è stato fissato il giorno per l’incontro, infatti, anche se la parte invitata ha formalizzato per scritto il suo diniego ad intervenire, il mediatore deve essere

presente per redigere il verbale e la segreteria dell’organismo non potrà rilasciare alcun attestato di conclusione del procedimento senza tale verbale (v. nuova lettera d) aggiunta all’art. 7, comma 5 del D.M. n. 180/2010).

– la revisione degli importi delle indennità da corrispondere ai mediatori ed  il meccanismo di corresponsione delle stesse, aumentandoli, in caso di definizione di un accordo tra le parti o, comunque, di formulazione della proposta da parte del mediatore e riducendoli di molto, in cifre fisse, qualora le parti non partecipino alla mediazione. In ogni caso, qualora la mediazione venga attivata obbligatoriamente, in una delle materie previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, il suo costo di accesso viene ulteriormente ridotto, per tutti gli scaglioni di valore della controversia, in cifra percentuale differente a seconda del valore della stessa;

– la derogabilità degli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, al fine di incentivare ancor di più il ricorso alla mediazione e favorire una maggior concorrenza tra i vari organismi di mediazione;

– la possibilità che il regolamento di procedura dell’organismo possa disporre che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo (si ricorda  che, di regola, le spese di mediazione devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà, prima dell’inizio del primo incontro);

– il divieto per l’organismo e per il mediatore, nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, di rifiutarsi di svolgere la mediazione. Tale specificazione induce a ritenere che il mediatore debba essere considerato un incaricato di pubblico servizio, dal momento che egli opera in base a requisiti e formazione specificati

dalla legge, nell’ambito di un organismo accreditato presso un pubblico registro tenuto dal Ministero della giustizia e svolge un’attività che può avere conseguenze anche nel successivo eventuale giudizio ordinario instaurato tra le parti della controversia sottoposta a tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione;

– l’affidamento all’Ispettorato generale del Ministero della giustizia della vigilanza sul buon funzionamento degli organismi di mediazione al fine di garantirne la necessaria affidabilità (v. art. art. 3, comma 2).