di Mario D’Adamo  

Scampato pericolo, servizio militare e periodi universitari di studi riscattati continueranno per la loro durata a far maturare il diritto alla pensione. La correzione alla manovra finanziaria, che li voleva escludere e che era scaturita nell’incontro di Arcore del 2 settembre scorso, è vissuta l’espace d’un matin.

 

Contraddittoria com’era, e sommersa da un diluvio di critiche che hanno preso di mira in primis il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi (reo di averla proposta senza averne stimato bene le ricadute), non è nemmeno stata tradotta in una disposizione normativa al decreto legge n. 138, adottato il 13 agosto scorso per fronteggiare l’ennesima crisi finanziaria e l’impennarsi del debito pubblico.

Scattano invece altre penalizzazioni: dal 2012 assegni in ritardo di un anno e altri due anni per avere la buonuscita; ma chi ha 40 anni di anzianità contributiva potrà essere collocato a riposo d’ufficio subito dopo il suo conseguimento e prenderà la buonuscita con un ritardo più contenuto, sei mesi. Chi matura il requisito per andare in pensione quest’anno non subirà la misura del differimento ma riceverà ugualmente in ritardo la buonuscita(sei mesi). E infine, niente più richieste di trattenimento in servizio oltre i 65 anni (art. 1, commi 16, 17, 21, 22 e 23 del d.l. n. 138/2011). Le finestre che nel tempo hanno ritardato la fuoruscita dal lavoro dei dipendenti privati e pubblici e che finora non hanno toccato il personale di scuola e università, giacché di finestre ne disponevano una sola, rispettivamente, il 1° settembre e il 1° novembre, ora coinvolgono anche docenti, amministrativi, ausiliari, tecnici e dirigenti dei due comparti. Infatti, chi matura il requisito per andare in pensione entro il 31 dicembre di un determinato anno scolastico o accademico potrà ottenere il relativo trattamento economico a decorrere dal 1° settembre o 1° novembre successivo.

Le amministrazioni pubbliche possono continuare a collocare d’ufficio in pensione chi ha un’anzianità contributiva di 40 anni, riscatto della laurea e militare compresi, anche se è ancora giovane e in forze per proseguire la propria attività lavorativa e non ha ancora raggiunto il limite d’età dei 65 anni. I

l decreto legge 138, infatti, proroga a tutto il 2014 la disposizione che autorizza le amministrazioni pubbliche ad avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, inizialmente stabilita fino alla fine del 2011 dall’art. 72, undicesimo comma, del decreto legge n. 112/2008. E perché sia chiaro che le amministrazioni pubbliche vorranno sempre meno avere a che fare con dipendenti anziani, la possibilità per questi di chiedere di restare in servizio anche oltre i 65 anni di età, già prevista dall’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, viene cancellata dal decreto legge 138 e trasformata in dichiarazione di disponibilità. Chi vuole restare può solo sperare che l’amministrazione abbia veramente bisogno di lui e dare la sua disponibilità, presentandola dai ventiquattro ai dodici mesi prima del compimento del limite d’età. L’amministrazione, se vuole, lo trattiene in servizio ma non ha l’obbligo di farlo né di dichiarare le ragioni perché non lo vuole eventualmente fare.

Non è stata toccata, invece, la possibilità per il personale della scuola di chiedere il trattenimento in servizio per conseguire l’anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione o l’anzianità contributiva massima per avere un assegno più consistente.

Tutti quelli che andranno in pensione, infine, compresi quelli di quest’anno, avranno la buonuscita con un ritardo di ventiquattro mesi, eccetto coloro che cessano dal servizio per raggiunti limiti d’età (65 anni), di servizio (40 anni), per inabilità o decesso: in questi casi il ritardo è ridotto a sei mesi.

Decorsi i ventiquattro o i sei mesi, l’istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici, Inpdap, ha tempo ancora tre mesi di tempo per erogare la buonuscita, giacché gli interessi per ritardato pagamento della buonuscita scattano tre mesi dopo il periodo di differimento. In definitiva il ritardo sarà, a seconda dei casi, di ventisette o di nove mesi.