Sussiste la responsabilità penale del datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al lavoratore, anche se la condotta di quest’ultimo è risultata imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza e sulla reiterazione delle stesse operazioni, allorché il datore abbia omesso di adeguare la macchina su cui è avvenuto l’incidente alle prescrizioni antinfortunistiche sopravvenute nel tempo e abbia altresì omesso di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Cassazione penale, sez. IV (ud. 3 febbraio 2011), 18 maggio 2011, n. 19555