A fine marzo era stato richiesto alle imprese di assicurazione di partecipare all’esercizio di stress test lanciato dall’EIOPA.
L’Autorità europea ha ritenuto in seguito di condurre un supplemento di indagine volto a valutare gli effetti di una prolungata fase di bassi tassi di interesse sulla solvibilità delle imprese.

A tal fine, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 20/2008, le imprese sono chiamate a svolgere l’esercizio supplementare, sia a livello individuale sia, per le imprese tenute al calcolo della solvibilità corretta ai sensi degli articoli 217 e 218 del Codice delle Assicurazioni, a livello di gruppo.
Le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’EIOPA https://eiopa.europa.eu/activities/insurance-stresstest/
L´Autorità consente di limitare l’ambito di applicazione dello stress test alle attività/passività rilevanti (es. prodotti con garanzie di rendimento minimo e opzioni implicite), potendo eventualmente escludere
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quelle che l’impresa ritiene non influenzate in misura significativa dal rischio in questione.

Delle eventuali esclusioni viene data evidenza in una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dal responsabile della funzione di risk management, da trasmettere all’Autorità unitamente ai risultati dello stress test.

Le imprese forniscono, inoltre, le proiezioni dei flussi di cassa e le informazioni sui prodotti derivati di cui ai fogli “Low Yields – Status Quo1” e “Low Yields – Status Quo2” dello spreadsheet pubblicato da EIOPA. L’intero esercizio sarà svolto sulla base del principio best effort come previsto dall’EIOPA.

I risultati dello stress test, unitamente ad una nota a firma del responsabile della funzione di risk management con le risposte al questionario qualitativo (disponibile sul sito EIOPA) ed alla relazione di cui sopra, dovranno essere trasmessi all’ISVAP entro il 16 ottobre 2011 all’indirizzo di posta elettronica stress.test@isvap.it, indicando nell’oggetto la denominazione dell’impresa.

Nella risposta le imprese dovranno illustrare dettagliatamente le modalità operative seguite per l’elaborazione dei dati, le ipotesi adottate e le valutazioni effettuate, indicando anche un referente al quale l’Autorità potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione, con le valutazioni sull’ambito di applicazione e sui risultati dello stress test, dovrà essere inviato all’ISVAP, con le medesime modalità ed in formato pdf, entro 10 giorni dalla relativa delibera, che dovrà comunque essere assunta entro il mese di ottobre 2011.
Fonte: ISVAP