Occhio allo swap. La ristrutturazione del debito affidata dalla provincia alla banca nell’ambito di un’operazione fondata su strumenti finanziari derivati che contengono costi occulti legittima l’annullamento in autotutela. Con la sentenza 5032/11 il Consiglio di stato conferma la sentenza del Tar che aveva accolto le tesi della provincia di Pisa.

Patto col trucco. La provincia non si fida dell’accordo che ha stipulato con la banca. E fa bene. L’operazione di swap risulta caratterizzata da «costi impliciti», non evidenziati né nella presentazione delle offerte né all’atto della stipula dei contratti, ma appurati soltanto dopo grazie a un’indagine ad hoc affidata a una società terza. Il potere di autotutela veicolato dall’ente locale attraverso una determinazione dirigenziale non è stato esercitato per sottrarsi puramente e semplicemente a un contratto economicamente squilibrato. Ciò che rileva è la mancata corretta valutazione della convenienza economica che legittimava l’operazione di ristrutturazione del debito, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che, come tale, non rientra nella «causa» del contratto di swap, costituendone piuttosto il presupposto logico-giuridico.

Conti pubblici. Né si può ragionevolmente discutere sul fatto che a far scattare l’autotutela può essere l’opacità sulla convenienza economica della ristrutturazione del debito. Per l’ente locale l’obiettivo dell’operazione era ridurre l’esposizione debitoria e, verosimilmente, poter disporre di una maggiore liquidità da utilizzare per la tutela degli altri interessi pubblici affidati alle sue cure. Di fronte a un’inadeguata valutazione del rapporto costi-benefici viene meno il senso profondo dell’operazione e risulta vanificato il fine un’accorta politica di gestione del bilancio.

Finanza spregiudicata. L’operato della banca, chiarisce il Consiglio di stato, si è dimostrato poco trasparente: l’amministrazione provinciale riesce infatti a dimostrare le difficoltà incontrate al momento della conclusione del contratto nel ravvisare la presenza dei costi impliciti nell’ambito del progetto per la ristrutturazione del debito. In che modo? Deposita in giudizio una relazione di natura tecnico-finanziaria, che documenta l’effettivo sbilanciamento iniziale della struttura del derivato, con l’effettiva esistenza di esborsi occulti nell’ambito dell’operazione. Nessun dubbio, infine, sulla giurisdizione del giudice amministrativo. I raider della finanza sono avvisati.

Dario Ferrara