Uno specifico affrancamento per le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 

  di Fabrizio G. Poggiani 

Capital gain, si aggiorna la tassazione delle plusvalenze derivanti da redditi diversi (articolo 67, dpr n. 917/1986), introducendo una deduzione limitata nella misura del 62,5% delle minusvalenze e dei differenziali negativi realizzati fino alla data del prossimo 31 dicembre. Le disposizioni introdotte dai commi da 28 a 34, dell’art. 2, della manovra di ferragosto approvata ieri dalla camera, introducono anche uno specifico affrancamento di quelle latenti alla data del cambio di regime (31/12/2011), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% e indicazione nella dichiarazione dei redditi. Vediamo in sintesi i contenuti di altre misure di carattere fiscale del dl 138/2011 convertito in legge.

Contributo di solidarietà – I commi 1 e 2, dell’articolo 2 confermano l’applicazione del cosiddetto «contributo di solidarietà», con applicazione limitata agli emolumenti, erogati ai dipendenti pubblici, ai pensionati e ai parlamentari, di importo superiore a 300 mila euro lordi annui. Detto contributo, deducibile dal reddito complessivo, viene istituito in modalità temporanea (triennio 2011/2013) e viene determinato applicando l’aliquota del 3 per cento alla parte eccedente il predetto importo; di fatto, in presenza di uno stipendio pari a 400 mila euro, il contributo deve essere calcolato applicando l’aliquota del 3% ai 100 mila e, di conseguenza, lo stesso ammonta a 3 mila euro. Il reddito da considerare è determinato sottraendo dal reddito complessivo, formato dalle varie categorie di reddito, le perdite realizzate nell’esercizio delle attività d’impresa o professionali.

Iva ordinaria al 21% – I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 2 dispongono l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, con la sostituzione del primo comma, dell’art. 16, del dpr n. 633/1972. L’incremento, fatto salvo il caso particolare dell’esigibilità differita per le operazioni effettuate verso Stato ed enti speciali, si rende applicabile a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (n. 138/2011) in commento.

Rendite finanziarie – Dal 1° gennaio 2012, come disposto dai commi da 6 a 12, dell’art. 2, entra in vigore il nuovo sistema impositivo sulle rendite finanziarie, con l’obiettivo di armonizzare le attuali aliquote (12,50% e 27%), previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato nella misura del 20%. Da tale modifica restano esclusi i titoli di Stato e quelli a essi equiparati, i titoli emessi da altri Stati (se inseriti nella «white list», poiché consentono un adeguato scambio d’informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. I commi da 13 a 21 e il comma 23, del medesimo art. 2 introducono disposizioni di coordinamento per l’applicazione dell’aliquota unica (20%), con particolare riferimento alle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Detrazione 36% – Con la modifica introdotta dal comma 12-bis, dell’art. 2, della manovra estiva, si rende possibile (facoltà e non obbligo) il mantenimento, in tutto o in parte, in capo al venditore delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia (36%) non ancora utilizzate. Di conseguenza sono contestualmente modificati il comma 7, dell’art. 1, della legge n. 449/1997, a cura del comma 12-bis e il terzo periodo del comma 5, dell’art. 2, della legge n. 289/2002, a cura del comma 12-ter, con la possibilità che le detrazioni potranno essere utilizzate, a scelta delle parti, dal venditore o dall’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare.

Cooperative – Per le cooperative a mutualità prevalente, di cui agli articoli 2511 e seguenti c.c. e di quelle di consumo, il provvedimento ha disposto l’incremento della quota di utili tassabili, rispettivamente, dal 30% al 40% e dal 55% al 65%. Le modifiche sono state disposte dai commi da 36-bis a 36-quater, dell’art. 2, con l’ulteriore aggravio, disposto specificatamente dal comma 36-ter del medesimo articolo, della tassazione della quota del 10% di utili destinati alla formazione della riserva legale (30% per la generalità, 70% per le banche di credito cooperativo). Tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal 2012 (per i solari) e delle stesse si deve tenere conto nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta.

Robin Hood tax – Con l’articolo 7, infine, il legislatore incrementa l’addizionale Ires posta a carico delle imprese operanti nel comparto petrolifero e in quello di produzione e commercializzazione dell’energia elettrica, estendendo l’applicazione a tutta la filiera, compresi trasportatori e produttori di energia da fonti rinnovabili. L’addizionale determinata dal dl n. 112/2008 nella misura del 6,5% viene incrementata di 4 punti, fissando la stessa al 10,5%, con applicazione retroattiva (comma 2), in deroga all’art. 3, della legge n. 212/2000 e con obbligo di non traslare il nuovo carico fiscale sui prezzi al consumo.