Il Provvedimento IVASS n. 171 del 29 luglio 2026 interviene sul Regolamento n. 55/2024, che disciplina la trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche tramite il Registro Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), per adeguare l’infrastruttura informativa nazionale alle nuove Linee Guida congiunte delle Autorità europee di vigilanza (ESA) e al funzionamento della piattaforma centralizzata ESA Information System (EIS). La novità è il raccordo operativo tra RIGA ed EIS per gli adempimenti in materia di requisiti di onorabilità e professionalità (Fit&Proper) di esponenti aziendali, titolari di funzioni fondamentali e detentori di partecipazioni qualificate, con un significativo accorciamento dei termini di segnalazione e l’obbligo di tracciare anche cariche e partecipazioni allo stato “proposto”.

Il quadro di riferimento è rappresentato dagli articoli 190 e 190‑bis del Codice delle assicurazioni private (CAP), che fondano gli obblighi informativi verso IVASS, e dal Regolamento (UE) 2019/2175, che attribuisce a EIOPA, EBA ed ESMA il compito di istituire un sistema comune per lo scambio di informazioni sui requisiti di Fit&Proper. Le ESA hanno adottato Joint Guidelines sull’uso della piattaforma EIS, imponendo alle Autorità nazionali di alimentarla entro 15 giorni da quando vengono a conoscenza di conferimenti di incarichi, nomine o acquisizione di partecipazioni.

Il Provvedimento 171 nasce per adeguare RIGA a questa tempistica e al nuovo flusso informativo europeo, evitando duplicazioni o aggravi operativi per le imprese italiane. In sostanza, IVASS si dota delle basi regolamentari per acquisire tempestivamente, via RIGA, tutte le info rilevanti – anche prima della conclusione del proprio iter valutativo di idoneità – e trasferirle poi sulla piattaforma EIS nei tempi richiesti dalle Linee Guida ESA.

Riduzione dei termini di segnalazione: da 30 a 15 giorni per esponenti e partecipazioni

La prima novità sostanziale riguarda i termini di alimentazione di RIGA per le informazioni soggette a trasmissione verso EIS. L’articolo 16 del Regolamento 55, come sostituito dal Provvedimento 171, stabilisce che:

  • tutte le informazioni anagrafiche previste dal Titolo III devono essere inviate “tempestivamente” e comunque non oltre 30 giorni, salvo diversa previsione normativa;

  • fanno eccezione le informazioni relative agli incarichi degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 76 CAP e del DM 88/2022, che devono essere trasmesse non oltre 15 giorni, “anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’IVASS”;

  • le informazioni sulle partecipazioni di cui all’art. 14 del Regolamento 55 devono sempre essere trasmesse entro 15 giorni.

La riduzione del termine da 30 a 15 giorni per queste categorie risponde direttamente al vincolo di alimentazione EIS entro 15 giorni dall’acquisizione della notizia da parte dell’Autorità. IVASS chiarisce che si tratta di una mera anticipazione di tempi su un obbligo già esistente, senza costi addizionali significativi per le imprese.

Segnalazione “anticipata” e stato di sospeso per le cariche soggette ad autorizzazione

La seconda novità, altrettanto rilevante sul piano operativo, riguarda la gestione delle posizioni che richiedono una valutazione preventiva di idoneità da parte di IVASS. Poiché il termine EIS decorre dal momento in cui l’Autorità viene a conoscenza dell’incarico, IVASS deve alimentare la piattaforma anche se il processo Fit&Proper interno non è ancora concluso.

Per questo, il Provvedimento richiede alle imprese di aggiornare RIGA entro 15 giorni anche con:

  • le cariche e partecipazioni “proposte” o soggette a preventiva autorizzazione dell’IVASS;

  • tali posizioni restano in uno stato di “sospeso” all’interno del sistema fino alla conclusione dell’iter valutativo.

Una volta definito l’esito della valutazione, IVASS conferma i dati inseriti su RIGA contestualmente all’informativa all’impresa, senza richiedere ulteriori attività di aggiornamento alle compagnie. In questo modo si assicura che:

  • tutte le cariche e partecipazioni, anche non ancora autorizzate, siano disponibili in RIGA e quindi trasmissibili a EIS nei tempi europei;

  • l’onere operativo per le imprese rimanga sostanzialmente invariato, limitandosi alla tempestiva segnalazione iniziale.

Perimetro delle informazioni e rafforzamento dei “VISTI”

Sul piano formale, l’articolo 1 del Provvedimento integra i “VISTI” del Regolamento 55 con il riferimento espresso al Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (EBA). Questo raccordo esplicito rafforza il collegamento tra disciplina nazionale di RIGA e architettura di vigilanza europea.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 9 chiarisce inoltre il perimetro delle informazioni da inserire in RIGA:

  • dati anagrafici e societari dell’impresa segnalante relativi a organi sociali di amministrazione, gestione e controllo, titolari e fornitori di funzioni fondamentali, azionisti, patti parasociali e partecipazioni di controllo, qualificate o di influenza notevole, fornitori di funzioni essenziali o importanti e referenti/responsabili di specifiche attività;

  • informazioni anagrafiche sulle altre imprese appartenenti al gruppo.

Questo consolidamento testuale rende più chiaro alle imprese il campo di applicazione sostanziale delle segnalazioni, con particolare riguardo agli ambiti rilevanti ai fini Fit&Proper, antiriciclaggio e governo societario.

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo immediatamente applicabili i nuovi termini e le nuove modalità di segnalazione.

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