di Bianca Pascotto

Il fardello della responsabilità che incombe a coloro (datori di lavoro, committenti, preponenti, enti, etc…) che per legge devono rispondere delle malefatte altrui, trova due diversi contrappesi: il primo risiede nella logica dei benefici che traggono dall’operato dei loro “sottoposti” (cuius commoda eius et incommoda), il secondo nel diritto di agire contro il “sottoposto” con l’azione di regresso per recuperare quanto risarcito al danneggiato.

Che l’impresa assicuratrice sia chiamata a rispondere dell’operato illecito di un suo agente e a risarcire l’assicurato turlupinato dall’agente infedele, è circostanza nota che trova fondamento giuridico nell’art. 2049 del codice civile. Che l’impresa, poi, chieda la restituzione di quanto sborsato all’agente è anch’esso principio noto.

L’azione “recuperatoria” prende il nome di regresso ex art. 2055 c.c. (non rivalsa), ma talvolta sorge di determinare la misura, il quantum, del regresso esercitabile. Un tanto è oggetto di una recente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna [1], decisione che non è scevra di alcune criticità.

IL CASO

L’impresa chiede al tribunale di Bologna la condanna degli agenti Tizio e Caio al pagamento della somma di oltre 4 milioni di euro per il danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa subito in ragione dei numerosi fatti illeciti a danno degli assicurati (polizze false, contraffazione della documentazione bancarie, appropriazione dei premi…) tutti ampiamente dimostrati.

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[1] Sentenza Corte d’Appello di Bologna del 28 maggio 2026 n. 1497

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