Quando l’automobilista ha torto. Il TAR Lazio rigetta il ricorso contro Roma Capitale: il Comune aveva correttamente reso disponibili i video del sinistro, subordinandone l’ostensione a un appuntamento per tutelare la privacy di soggetti terzi.
di Samuele Marinello
Con la sentenza n. 11814/2025, il TAR Lazio – Sezione Seconda ha rigettato il ricorso presentato da una automobilista contro Roma Capitale, confermando la legittimità del comportamento dell’amministrazione in merito alla gestione di un’istanza di accesso a riprese di videosorveglianza relative a un incidente stradale.
Il caso offre uno spunto per chiarire i limiti e le condizioni dell’accesso ai filmati degli impianti pubblici, soprattutto quando coinvolgono interessi di natura difensiva da un lato e diritti alla privacy dall’altro.
Il caso in breve
- data del sinistro: 24 ottobre 2024
- luogo: Roma
- istanza di accesso: 25 ottobre 2024
- richieste: rapporti, verbali, rilievi e riprese video
- riscontro della Polizia Locale: 3 febbraio 2025 (documentazione cartacea parziale, video non inclusi)
- nota precedente non considerata dalla ricorrente: 6 dicembre 2024 → i filmati erano resi disponibili previo appuntamento
Come funziona l’accesso ai filmati pubblici in caso di incidente
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che:
- la documentazione richiesta era già stata messa a disposizione della ricorrente;
- quanto alle videoriprese, non vi era stato alcun diniego: Roma Capitale aveva indicato nella nota del 6 dicembre 2024 che i filmati erano disponibili su appuntamento;
- l’appuntamento non fu mai richiesto dalla ricorrente, pur avendone la possibilità dopo la scadenza dei 120 giorni dalla data del fatto;
- l’amministrazione ha legittimamente subordinato la visione dei filmati a un incontro, per consentire la selezione delle sole immagini rilevanti e l’oscuramento dei dati di soggetti estranei (targhe, volti, ecc.).
La decisione richiama il precedente della Sezione VI del TAR Campania – Napoli, sent. n. 2608/2023, secondo cui: “L’accesso può riguardare solo le immagini indispensabili a comprendere la dinamica del sinistro, con oscuramento dei soggetti estranei.”
La sentenza del TAR Lazio rappresenta un corretto bilanciamento tra trasparenza e tutela della riservatezza. L’interesse difensivo del privato, pur legittimo, non autorizza la divulgazione di dati sensibili. Inoltre, l’amministrazione può legittimamente regolare l’accesso mediante appuntamento, al fine di consentire un controllo puntuale e proporzionato delle immagini.
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