Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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Imprese con il freno a mano tirato nell’utilizzo delle risorse per finanziare la transizione energetica e digitale con il credito d’imposta 5.0. Come risulta da fonti Gse (Gestore servizi energetici), dei 6,3 miliardi di euro messi a disposizione dal Pnrr, al 1° agosto 2025 ne risultano utilizzati soltanto 1,7 per la fruizione dell’incentivo (residuano quindi ancora 4,6 miliardi). Molto più gettonate invece le altre agevolazioni per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e transizione ecologica attive su tutto il territorio nazionale (es. Nuova Sabatini Capitalizzazione) con riguardo anche a quelle utilizzate dalle imprese del Mezzogiorno (misure come Tecnologie critiche e Investimenti sostenibili).
Sostenere le start up innovative con un doppio ordine di incentivi: finanziamenti agevolati all’export per 200 milioni e incentivi fiscali agli investitori istituzionali che effettuano finanziamenti in conto capitale di rischio. È questo l’obiettivo del decreto Economia (dl n. 95/2025) approvato il 31 luglio 2025 in prima lettura dal Senato con voto di fiducia e dalla Camera mercoledì in via definitiva, secondo cui i finanziamenti agevolati del Fondo Simest ex legge 394/1981 destinati alle imprese del Mezzogiorno per favorire l’export in Africa e in America Centrale e Meridionale, verranno concessi in via preferenziale alle start up e pmi innovative impegnate nella penetrazione commerciale del mercato dell’India. Gli investitori istituzionali, ovvero gli enti di previdenza obbligatoria (come l’Inps) e di previdenza complementare (come i Fondi pensione) potranno invece intervenire nel capitale delle start up e pmi innovative per il tramite dei Fondi per il venture capital e beneficiare dell’esenzione ai fini dell’imposta sui redditi da partecipazione (anche non qualificata)

Quasi 50mila le denunce di infortunio di studenti

Infortuni sul lavoro in lieve calo nei primi sei mesi dell’anno. Le denunce per eventi verificatisi in occasione di lavoro (al netto degli studenti) sono state infatti 204.364, in diminuzione dello 0,6% rispetto alle 205.568 del pari periodo 2024. Scendono anche gli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che tra gennaio e giugno sono stati 45.185 (-0,03% rispetto al 2024) ma in questo caso aumentano gli incidenti con esito mortale con 138 denunce, 34 in più rispetto alle 104 registrate nel 2024 (+32,7%). Aumentano anche le denunce di infortunio degli studenti che sono state 49.581, in crescita del 2,2% rispetto alle 48.537 del 2024, andando a rappresentare il 16,6% del totale delle denunce registrate nel 2025.
La composizione negoziata della crisi (Cnc) si sta consolidando come uno strumento efficace e credibile per affrontare le crisi aziendali, grazie anche a un elemento chiave: l’esperto facilitatore. Nei primi mesi dall’introduzione dello strumento, non sono mancati dubbi e incertezze, anche sul fronte delle responsabilità penali per i professionisti coinvolti. Oggi, a tre anni e mezzo dall’avvio della composizione negoziata, il contesto è cambiato: gli esperti nominati dalle Camere di Commercio operano con maggiore competenza, consapevolezza e serenità. Ma anche le imprese aumentano la loro fiducia verso lo strumento che si impenna quanto a domande presentate nel secondo quadrimestre 2025 (si veda altro articolo). Un dato rilevante che da evidenza del ruolo dell’esperto della Cnc viene rappresentato anche dalla prevalenza (43%) del tipo di accordo che conclude favorevolmente le trattative con i creditori. La soluzione che primeggia, infatti, è quella prevista dall’art. 23, comma 1, lettera c, dl Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), che vede per l’appunto il ruolo dell’esperto come essenziale sottoscrittore dell’accordo. La disposizione stabilisce che con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Un ruolo che pone quindi attenzione sulle responsabilità dell’esperto, esaminato di recente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) e della Fondazione nazionale di Ricerca (Fnc) con il documento di ricerca intitolato “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata” (17 luglio 2025). Un’attenta analisi che contribuisce a fare chiarezza proprio su questo punto: nella quasi totalità dei casi, l’esperto non corre rischi penali significativi, e anzi, gode di una posizione di tutela ben definita che lo rende sempre più centrale e sereno nel suo ruolo
Il regime semplificato Ioss sulle vendite a distanza di beni di provenienza extraUe in spedizioni di valore fino a 150 euro “salta” l’Iva all’importazione e tassa direttamente la vendita, che si considera effettuata nel paese di arrivo della spedizione, attraverso un meccanismo accentrato di riscossione. Vediamo meglio come funziona questo regime, che ha l’obiettivo di contrastare l’evasione sul commercio elettronico di prodotti provenienti da territori e paesi extracomunitari, che secondo i dati della Commissione europea ha fatto registrare nel 2024 un volume di spedizioni di circa 12 milioni di pacchi giornalieri, non tutte dichiarate attraverso il regime speciale
Il primo prototipo contro il greenwashing nei green bond è realtà. Sviluppato da Consob e Università di Trento, lo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale per assistere gli analisti nella lettura dei report di sostenibilità, individuando automaticamente dichiarazioni ambientali potenzialmente ingannevoli e scostamenti rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dichiarati (SDGs). La lotta al greenwashing entra così in una nuova fase. Il modello, illustrato nel Quaderno FinTech n.14 “Greenwashing alert system for EU green bonds” e applicato alla documentazione dei green bond europei, viene ripreso anche nel Quaderno FinTech n.15, che approfondisce il ruolo dell’IA nella vigilanza dei mercati, tra opportunità, rischi e prospettive future
Fideiussori tutelati come consumatori dalle clausole vessatorie. Deve essere protetta come un semplice utente la persona fisica che stipula la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, ad esempio in un contratto di mutuo a favore di una società, mentre non rileva che il debitore principale del finanziamento sia un imprenditore commerciale: la circostanza, infatti, “costituisce espressione di una visione ormai superata” dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, mentre conta che la garanzia non sia funzionale allo svolgimento della professione per la persona fisica che la concede. Il fideiussore-consumatore è dunque tutelato dalle clausole abusive oppure vessatorie, laddove prevedono maggiorazioni in caso di mora o implicano rinuncia a diritti sanciti dal codice civile. Né si può di per sé escludere che risulti vessatoria la clausola del contratto stipulato davanti al notaio: il consumatore, in effetti, merita una tutela in più e l’inserimento nell’atto pubblico non implica che sulla clausola “incriminata” vi sia stata una trattativa qualificata; una condizione, quest’ultima, che invece deve essere dimostrata dalla banca. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 18834 del 10/7/2025
Il consumatore può usare le norme sulla privacy per far valere i suoi diritti contrattuali. Ad esempio, si può invocare il Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679) per non essere costretti a comprare online (fornendo propri dati) biglietti ferroviari scontati (decisione del 10 luglio 2025 del Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno). Lo stesso vale per respingere una fattura “pazza” della fornitura del gas (provvedimento del 26/5/2025 del Garante della privacy della Spagna). Cresce, dunque, il filone delle pronunce giurisdizionali e amministrative, che dimostrano la versatilità dell’ordinamento della privacy
La condanna in sede disciplinare di un avvocato non può basarsi sulle sole dichiarazioni dell’esponente o di altra persona comunque portatrice di un interesse personale nella vicenda, bensì necessita di una valutazione approfondita di tutte le risultanze processuali. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 28 emessa il giorno 27 febbraio 2025. Il caso di specie trae origine dall’applicazione della sanzione della censura da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del Piemonte ad un avvocato. La misura disciplinare trovava il proprio fondamento nella mancata consegna al cliente di documenti relativi alla causa nonostante la richiesta della parte interessata. Ricorreva l’incolpato deducendo l’errata applicazione della normativa da parte del giudice disciplinare di primo grado, che aveva ritenuto responsabile l’incolpato nonostante l’assenza di prova adeguata
La questione dell’efficienza energetica nel patrimonio edilizio si colloca oggi al centro delle politiche climatiche ed economiche dell’Unione Europea. Gli edifici, infatti, sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico complessivo dell’UE e del 36% delle emissioni di gas serra connesse all’energia. Un dato che appare ancora più significativo se si considera che, secondo Eurostat (2023), circa l’85% degli edifici europei è stato costruito prima del 2000 e che il 75% presenta una scarsa prestazione energetica. È in questo scenario che si inserisce la riforma della Direttiva Europea sulla prestazione energetica degli edifici 2024/1275 (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive), approvata nell’ambito del Green Deal Europeo e del pacchetto legislativo “Fit for 55”. La direttiva, entrata in vigore il 28 maggio 2024, punta a guidare il settore edilizio verso la completa decarbonizzazione entro il 2050, introducendo misure vincolanti per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, sia residenziale che non residenziale. Gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a trasporre la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 29 maggio 2026.

corsera

Termina oggi il primo tempo della marcia di Mediobanca verso l’assemblea del 21 agosto. La partita si chiuderà in dieci giorni. Pochi, ma che potrebbero bastare per assistere a nuove mosse. Gli azionisti di Piazzetta Cuccia hanno tempo fino a stasera per registrare le loro azioni, passaggio obbligato per poi potersi esprimere (anche con l’astensione) sull’Offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi su Banca Generali. L’esito, qualunque esso sia, è destinato a ridisegnare il profilo della finanza italiana. La partita di Mediobanca avrà infatti effetti su Generali, di cui l’istituto guidato da Alberto Nagel ha il 13,1% e sullo sfondo è in corso l’Ops del Monte dei Paschi sulla stessa Mediobanca.

Rendere più facile la riparazione di una serie di prodotti – tra cui elettrodomestici e smartphone –, obbligare i produttori a offrire riparazioni rapide e a prezzi ragionevoli, promuovere incentivi, estendere la garanzia di un anno dopo la riparazione e vietare ostacoli tecnici o legali alle riparazioni e all’uso di pezzi di ricambio indipendenti. Sono alcuni dei pilastri della direttiva Ue 2024/1799, che promuove il diritto alla riparazione dei beni di consumo, il cui recepimento è stato inserito nel disegno di legge della delegazione europea varato in Consiglio dei ministri lo scorso 22 luglio. Il percorso verso la piena operatività è solo all’inizio: il Ddl dovrà passare in Parlamento e, anche dopo la sua approvazione, l’effettiva entrata in vigore in Italia dei principi fissati dalla direttiva avverrà dopo il 31 luglio 2026.
L’Italia non ha ancora raggiunto i target europei al 2030 che riguardano la trasformazione digitale, con circa il 70% delle piccole e medie imprese che hanno toccato almeno un livello base di digital intensity e solo l’8,2% di imprese con almeno 10 addetti che hanno adottato strumenti di intelligenza artificiale, almeno stando alle ultime rilevazioni Istat ed Eurostat relative al 2024. Eppure qualcosa si sta muovendo o si muoverà: secondo un’indagine condotta dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne su un campione di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi, oltre una su quattro (26,8%) investirà in strumenti di intelligenza artificiale entro il 2029. Attualmente, solo il 7% di queste realtà – quindi grosso modo in linea con le cifre Istat – ha già investito in questo tipo di strumenti e utilizza l’intelligenza artificiale stabilmente nelle proprie attività. L’altra faccia della medaglia è, ovviamente, una quota massiccia (73% circa) di imprese che, da qui ai prossimi quattro anni e mezzo, non prevede di investire in una tecnologia potenzialmente game changer.
Non basta invocare l’eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche per escludere la responsabilità di chi ha in custodia un bene che, per l’esondazione, ha causato un danno a terzi. Occorre dimostrare anche che l’evento atmosferico era imprevedibile e aveva quindi le caratteristiche del “caso fortuito”, che interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. E l’accertamento dell’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche «deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico»: in particolare, vanno utilizzati i dati pluviometrici. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 15187 del 6 giugno, ha cassato e rinviato in appello la decisione di secondo grado, perché i giudici non avevano applicato correttamente l’articolo 2051 del Codice civile che disciplina la responsabilità sulle cose in custodia.
Anche i messaggi scambiati su WhatsApp, in alcuni casi, possono giustificare licenziamenti e sanzioni disciplinari. A pesare il contenuto, il contesto e anche il ruolo ricoperto dal lavoratore. Un assistente di polizia friulano è stato sanzionato con la deplorazione per essersi filmato mentre correva nudo di notte sulla neve e aver condiviso il video su WhatsApp con alcuni amici, che poi lo avevano diffuso a loro volta fino a farlo arrivare all’attenzione dei suoi superiori. Visto il ruolo ricoperto, il lavoratore era stato immediatamente sospeso dal servizio e sottoposto a visite per valutare eventuali disturbi mentali o abusi di sostanze stupefacenti che poi avevano dato esito negativo. Il poliziotto aveva impugnato il provvedimento e in giudizio si era difeso sostenendo di «non aver fatto nulla di male», «di aver partecipato a una competizione sportiva estrema all’estero» e di «aver inviato il video soltanto a pochi amici».