Catastrofi naturali
Autore: Leandro Giacobbi
ASSINEWS 377 – Settembre 2025
DUE ESEMPI FANNO RIFLETTERE
L’anno 2025 sarà ricordato dagli operatori del settore assicurativo come l’anno in cui è stato introdotto l’obbligo assicurativo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali. Un passaggio epocale, che in parte richiama l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RC auto nel 1969, sancito dalla celebre legge n. 990.
E, infatti, in questi ultimi mesi, il dibattito mediatico è stato particolarmente intenso su tutti gli aspetti della nuova normativa, che ha visto oltre il decreto interministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, il decreto-legge n. 39/2025, convertito con modifiche nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, sul differimento dei termini, per concludersi con la legge quadro del 18 marzo 2025 n. 40 sulla ricostruzione post-calamità.
All’interno di questo impianto normativo complesso, il presente contributo si concentra sul comma 3, lettera a), dell’articolo 1 del D.M. 18/2025, che stabilisce un’esclusione rilevante: “la polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo”.
Nonostante la portata della disposizione, poche sono state finora le riflessioni approfondite sulla sua interpretazione. Tuttavia, tutte le polizze cat nat attualmente in commercio ne riportano integralmente il testo.
A una prima lettura, la clausola sembra chiara: il “comportamento attivo” rimanda ad azioni deliberate, scelte progettuali o interventi umani strutturali che abbiano inciso in modo diretto sull’origine o sull’aggravamento Pro dell’evento dannoso.
Un caso emblematico può essere, ad esempio, un errore umano nella gestione di un bacino artificiale, che provochi una fuoriuscita d’acqua con conseguenti danni a valle.
Per quanto riguarda la conseguenza diretta, dovrebbe esistere un rapporto di causa-effetto immediato tra la condotta ed il danno; quindi, le conseguenze devono essere legate alla condotta dell’uomo senza l’intervento di fattori esterni che interrompano il corso degli eventi.
Da una lettura più attenta emerge già un primo problema e cioè se rientrano in questa esclusione le omissioni o le negligenze “gravi”, come la mancata manutenzione o l’assenza di misure preventive, che pur potendo incidere sulla vulnerabilità del territorio, non costituiscono un’azione diretta.
Un ulteriore dubbio è cosa sia effettivamente escluso, soprattutto nei casi in cui il danno sia il risultato di una combinazione di cause naturali e comportamenti umani.
L’approccio operativo
La finalità non è quella di una mera dissertazione sulla giurisprudenza, ma di anticipare degli scenari che gli addetti alla liquidazione delle compagnie si troveranno ad affrontare nella gestione dei sinistri. In questa analisi, verranno esaminati due eventi del recente passato che sarebbero rientrati perfettamente negli eventi calamitosi previsti dal D.M. 18/2025.
Il primo è quanto accaduto alla Casa dello Studente dell’Aquila, tristemente nota per essere uno dei simboli più dolorosi del terremoto del 6 aprile 2009. In quella notte, l’edificio collassò improvvisamente a causa del sisma, provocando la morte di otto giovani studenti.
Il secondo è la frana di Casamicciola, avvenuta all’alba del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, una delle tragedie più gravi degli ultimi anni legate al dissesto idrogeologico in Italia.
Nell’evento della Casa dello Studente, probabilmente, la proprietà non era di un’impresa a cui il D.M. 18/2025 impone l’obbligo assicurativo, ma la fattispecie è rilevante per la nostra riflessione per cui è un aspetto che non consideriamo.
Nel nostro ragionamento siamo stati facilitati dalle motivazioni della sentenza n. 783/2022 del Tribunale di L’Aquila nella causa civile per il risarcimento dei danni promosso dai familiari di uno studente deceduto.
Ebbene, nelle motivazioni il giudice riprende le risultanze del procedimento penale, conclusosi in Cassazione Penale con la sentenza n. 6604/2017, sottolineando un passaggio della C.T.U. che è fondamentale per la “nostra esclusione”:
“Quanto al grado di distruttività del sisma, appare significativo che, come individuato dal perito il numero di edifici in cemento armato totalmente o parzialmente danneggiati dal sisma è di 15 edifici, pari a meno dell’1% del patrimonio edilizio della città e tale circostanza, come si dirà compiutamente di seguito, porta ad escludere che il sisma sia stato, esso solo, causa dell’evento. In effetti, il predetto perito ha evidenziato (pagg. da 246 a 248 della perizia) che il discrimine per gli edifici crollati non è consistito nella violenza del terremoto e dei relativi picchi di accelerazione, bensì nelle diverse modalità di progettazione e di manutenzione degli stessi. In altre parole, è emerso che solo gli edifici che presentavano importanti vizi progettuali e manutentivi sono crollati a seguito del sisma”.
Appare evidente che, ai fini della corretta applicazione della clausola “la polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo”, sarà necessario, in caso di sisma, adottare la stessa metodologia analitica prevista in sede penale: ovvero una ricostruzione tecnica rigorosa dell’accaduto per stabilire se l’evento sia ascrivibile alla violenza del terremoto oppure se il crollo sia invece riconducibile a deficienze progettuali o esecutive dell’edificio.
Passiamo al secondo evento, più recente, la frana accaduta a Casamicciola il 26 novembre 2022. Anche in questo evento il bilancio è stato drammatico, con 12 vittime e circa 400 sfollati.
Sicuramente, nell’evento sono state coinvolte delle imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, per cui la fattispecie è perfettamente allineata all’obbligo assicurativo in vigore per i rischi catastrofali.
Anche in questo tragico frangente è stata aperta un’inchiesta dalla Procura per disastro colposo e omicidio colposo e i magistrati a fine giugno 2025 hanno depositato al GIP la richiesta di archiviazione.
Dalla stampa emerge che per la Procura si è trattato di un dramma dalle caratteristiche eccezionali, innescato da un fenomeno naturale di intensità tale da travalicare le possibilità di previsione e prevenzione realisticamente esigibili.
Molto probabilmente, a questa richiesta seguirà l’opposizione all’archiviazione delle parti offese, ma a noi interessa che la Procura abbia seguito l’approccio, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che mira a garantire che la responsabilità penale sia accertata solo quando vi sia una chiara dimostrazione, fondata su criteri scientifici e giuridici, che l’omissione o la condotta colposa abbia effettivamente inciso sulla verificazione del disastro naturale.
Due esempi che fanno riflettere
Dai due eventi, che hanno avuto delle conseguenze giudiziarie differenti, vi è però un elemento comune e cioè un procedimento penale che si esprime con un giudizio sulle cause della verificazione del disastro naturale.
Nel sinistro della Casa dello Studente dell’Aquila si è arrivati alla sentenza in Cassazione dopo 8 anni, mentre per Casamicciola alla richiesta di archiviazione dopo quasi tre anni.
In futuro, per gli eventi calamitosi previsti dal D.M. 18/2025, è molto probabile l’apertura di un procedimento penale per disastro colposo, ma in questi casi quale dovrà essere il comportamento dell’impresa di assicurazione, soprattutto nei casi dove sussista un dubbio concreto che l’evento abbia avuto origine da un comportamento attivo dell’uomo?
La scelta di attendere l’esito delle indagini penali, la più semplice ed ovvia, è però decisamente in contrasto con la finalità della nuova normativa che vuole istituire una nuova partnership tra “pubblico” e “privato” nelle calamità naturali per accelerare i tempi di liquidazione.
Proposta per una soluzione
Riteniamo che sia indispensabile una correzione normativa che dia all’esclusione un contenuto più circostanziato. La finalità, in linea di principio, era corretta e cioè escludere i danni che abbiano un “responsabile evidente” per il suo comportamento attivo e che, quindi, i danni conseguenti dal suo comportamento debbano essere risarciti personalmente o tramite le proprie coperture assicurative.
Tuttavia, l’esperienza del passato insegna che, nella maggior parte dei sinistri di natura catastrofale, i danni sono il risultato della combinazione di più fattori concomitanti, rendendo spesso difficile individuare una causa unica e diretta.
Una soluzione, forse l’unica, è quella, in caso di eventi catastrofali, di dare priorità ai processi liquidativi e di prevedere l’azione di rivalsa per le compagnie nei confronti dei responsabili, se accertati dall’autorità giudiziaria, eliminando l’esclusione per “i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo”.
D’altra parte, questa strada è già stata delineata dall’art. 23 della legge quadro 18 marzo 2025 in materia di ricostruzione post-calamità, dove l’assicurato può chiedere l’immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
Si tratta solo di porgere lo sguardo sul reale obiettivo di questi interventi normativi e cioè semplificare ed accelerare la ripartenza economica e sarebbe veramente incredibile che questo circuito virtuoso possa essere messo in pericolo da una “clausola” tutta da rivedere.
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