Previdenza
Autore: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 377 – Settembre 2025
Conviene davvero?
Era il lontano 2004 quando l’allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Berlusconi, Roberto Maroni, introdusse un meccanismo che prendeva appunto il suo nome, c.d. Bonus Maroni, e che consisteva in un incentivo economico per tutti coloro che pur potendo andare in pensione decidevano di rimanere al lavoro.
Tale bonus è tornato in auge con la legge di bilancio 2023, quando all’art. 1 comma 286 fu previsto che per chi entro il 31 dicembre dello stesso anno avesse maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103, ma avesse deciso di rimanere in servizio, aveva la facoltà di chiedere la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a proprio carico. Queste somme, così corrisposte, erano soggette a tassazione IRPEF.
Chi ne ha diritto
Con l’ultima legge di bilancio tale meccanismo è stato leggermente rivisitato, ampliando la platea dei destinatari, non più solo i lavoratori che hanno i requisiti per Quota 103, ma anche chi entro il 2025 raggiunge quelli per la pensione anticipata ordinaria. Inoltre, le somme corrisposte in busta paga saranno esentasse. A definire l’operatività nello specifico di tale agevolazione è la Circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025.
Destinatari di tale facoltà sono, pertanto, tutti i lavoratori del settore privato e di quello pubblico che maturano i requisiti per:
• la pensione anticipata flessibile, ossia 62 anni di età e 41 anni di contributi, entro il 31.12.2025;
• la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) entro il 31.12.2025.
A tal proposito va specificato che tale facoltà non può essere esercitata da chi invece matura i requisiti per la pensione anticipata contributiva, ossia con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva, né tanto meno dai lavoratori precoci che raggiungono la pensione con 41 anni di contribuzione e da quelli appartenenti al comparto difesa e sicurezza per cui vigono delle regole di pensionamento apposite.
Inoltre, oltre all’aver raggiunto i requisiti per le suddette forme di pensionamento occorre:
• non essere titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
• non aver conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni).
Decorrenza dell’esonero
L’Inps ha poi specificato che il bonus si applica a partire dalla prima decorrenza utile di pensione. Tale precisazione si è ritenuta necessaria, dato che entrambe le tipologie di pensione per cui occorre aver maturato il diritto ai fini del bonus vedono l’applicarsi le finestre mobili.
Nello specifico, ricordiamo che per la pensione Quota 103 è prevista una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda della natura del datore di lavoro, pubblico o privato e della gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
In particolare, per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
• sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi;
• nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Quindi per coloro che matureranno i requisiti nell’anno in corso, la decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi non potrà essere anteriore al primo settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Diversamente, per i lavoratori della pubblica amministrazione la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, o al primo novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Mentre, la pensione anticipata a partire dal 2024 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Infine, va ricordato che sempre a partire dallo scorso anno per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024 o trascorsi quattro mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della quota contributiva IVS a carico del lavoratore (solitamente il 9,19%) che anziché essere versata dal datore di lavoro ai fini pensionistici, gli viene corrisposta direttamente in busta paga.
Queste somme ovviamente non saranno imponibili ai fini contributivi. Inoltre, come detto inizialmente a partire da quest’anno all’incentivo si applica la disciplina di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in base alla quale tali somme non concorrono a formare reddito imponibile ai fini fiscali, ossia saranno completamente esentasse.
L’incentivo cesserà qualora il lavoratore esercitasse la revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo e comunque al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) o al conseguimento di una pensione indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Effetti sulla futura pensione
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo, ma non incidono sulla retribuzione pensionabile. Pertanto, le quote di pensione che sono calcolate con il sistema retributivo non subiranno al cuna riduzione per via dell’adesione all’incentivo in oggetto, in quanto, appunto, determinate sulla base della retribuzione pensionabile.
Di contro, alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista solo a carico del datore di lavoro.
Esempio
Vediamo cosa succede alle tasche di un lavoratore che decide di aderire a tale facoltà e come incide sull’importo futuro di pensione. Prendiamo l’esempio di un soggetto1 che maturerà i requisiti per la pensione anticipata a dicembre 2025, più precisamente quando maturerà la decorrenza della pensione con 42 anni e 10 mesi di un’anzianità contributiva più i tre mesi di finestra.
È un dipendente di un’azienda privata e la sua RAL attualmente è pari a 45.000 euro2. Decidendo di ricevere direttamente in busta paga la quota di contribuzione a suo carico a partire dal primo gennaio 2026.
Vediamo quindi che impatto ha sulla futura pensione, l’aver deciso di incassare la quota contributiva a suo carico circa 4.150 euro l’anno, anziché destinarlo alla sua pensione pubblica.
La futura pensione di vecchiaia che scatterebbe all’età di 67 anni e 2 mesi, a marzo 2029, tra oltre tre anni, subirebbe una riduzione di circa 1.000 euro, sulla quota contributiva perché come visto in precedenza l’adesione al bonus avrebbe impatto solo sulle quote afferenti al sistema contributivo.
Ma tale riduzione viene comunque compensata dalle somme esentasse percepite in busta paga. Pertanto, considerando un’aspettativa di vita fino ai 90 anni, l’aver deciso di prendere il contributo in busta paga porta a un vantaggio seppur minimo dell’1%.
Di fatto, il capitale equivalente, calcolato come somma delle pensioni e dei redditi rivalutati e attualizzati a oggi ponderati per la speranza di vita per entrambi le ipotesi, risulta essere maggiore di circa 3.400 euro nell’ipotesi 2, ossia nell’ipotesi in cui il lavoratore decidesse di avvalersi del bonus.
1 Nascita: gennaio 1962
2 Per semplicità abbiamo ipotizzato una crescita della carriera pari alla sola inflazione. Per gli anni futuri è stato ipotizzato un PIL pari all’1% e un’inflazione pari al 2%.
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