IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 377 – Settembre 2025
La lettura della polizza oltre la polizza: c’è ritardo senza pregiudizio?
1. Il caso
Una società specializzata nella meccanica di precisione subisce il guasto improvviso di un macchinario CNC.
Stante la complessità del danno, riconosciuta anche dal riparatore incaricato dalla società, il responsabile dello stabilimento decide di interessare direttamente il servizio assistenza
del produttore, che invia due tecnici dalla Svizzera. Gli stessi ritengono impossibile intervenire in loco, decidendo di smontare parte dell’intero macchinario, che dovrà essere
disassemblato presso gli stabilimenti svizzeri.
Dopo circa tre settimane viene accertato che il danno è dovuto a un cedimento interno del sistema di raffreddamento, non visibile esternamente e non attribuibile a usura o negligenza. Solo a seguito di questa diagnosi la società considera il fatto come un sinistro potenzialmente coperto dalla polizza e presenta regolare denuncia all’assicuratore.
In esito alle verifiche peritali, il tecnico incaricato dalla compagnia eleva una riserva tecnica, evidenziando la tardività della denuncia. Per fare ciò, indipendentemente dall’esito degli accertamenti sul macchinario, richiama la clausola contrattuale che impone di denunciare il sinistro entro dieci giorni dalla conoscenza del medesimo da parte della contraente. Nell’elaborato conclusivo, il perito sostiene che la segnalazione tecnica del blocco macchina avrebbe dovuto essere sufficiente a provvedere alla comunicazione dell’evento e ritiene che la ritardata denuncia abbia compromesso la possibilità di effettuare un sopralluogo immediato e autonomo, pur avendo la società assicurata provveduto a conservare presso il proprio magazzino tutti i pezzi danneggiati ricevuti direttamente dalla casa produttrice elvetica; l’assicurata aveva anche tenuto traccia di tutti gli interventi effettuati e aveva condiviso tutte le relazioni tecniche predisposte dagli specialisti. Stante quanto sopra, la compagnia, accogliendo la riserva elevata dal perito, propone un indennizzo che, al netto degli importi dedotti a titolo di franchigia, risulta comunque ulteriormente decurtato, sostenendo che la vicenda deve essere normata delle condizioni generali di polizza, che, in caso di mancata denuncia del sinistro entro il termine di dieci giorni, prevedono “la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.”.
2. Le condizioni generali di polizza
Effettivamente, le condizioni generali di polizza prevedono espressamente che “entro dieci giorni da quando l’ufficio assicurazioni del contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c., l’assicurato deve darne avviso alla società”; la clausola prosegue, precisando che “l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.”. Ad una prima lettura e in ragione dell’espresso richiamo degli articoli 1913 c.c. e 1914 c.c., potrebbe apparire corretto interpretare la clausola come segue: laddove l’assicurato non provveda a denunciare l’evento entro tre giorni (rectius: dieci giorni, volendo richiamare la previsione più favorevole prevista dalla polizza) da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, la condotta dell’assicurato potrebbe provocare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Limitando l’interpretazione ai succitati termini, potremmo arrivare a condividere – almeno per sommi capi – la riserva tecnica elevata dal perito che riscontrava, correttamente, una notifica di sinistro notificata certamente oltre i termini previsti dalla dall’art. 1913 c.c. e anche oltre i termini, più favorevoli, concessi dalle condizioni generali di polizza.
3. L’interpretazione conforme al codice civile e il raffronto con il caso
Riteniamo fondamentale un approccio interpretativo che scinda, anzitutto, l’art. 1913 c.c. dall’art. 1915 c.c. Infatti, l’art. 1913 c.c. disciplina l’avviso all’assicuratore in caso di sinistro; per contro, l’art. 1915 c.c. regola l’inadempimento dell’obbligo di avviso (o di salvataggio). Corre anzitutto l’obbligo di indagare quale ovvero quali fini possano essere perseguiti attraverso la notifica del sinistro all’assicuratore. Una prima e certamente ovvia funzione consiste nel manifestare alla compagnia l’intenzione di ottenere un indennizzo in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza. Una seconda funzione consiste nel mettere la compagnia nella condizione di poter studiare – in termini qualitativi e quantitativi – ogni aspetto del sinistro (Cass. civ., sez. III, sent. 1642/2000). Nel caso che ci occupa, la società assicurata intendeva certamente manifestare l’intenzione di essere indennizzata ai sensi di polizza; nondimeno, considerando che tutte le fasi del ripristino risultano attentamente documentate e che i componenti danneggiati venivano accantonati in un’ala del magazzino e messi a disposizione del perito, nulla può eccepirsi rispetto a presunte pratiche idonee a falsare le risultanze peritale ovvero a rendere non rilevabili le cause tecniche del danno.
Più in generale e considerando le conclusioni depositate dal perito della compagnia, appare evidente che la compagnia sia stata messa nelle condizioni di analizzare e quantificare il danno nonché l’etiologia dello stesso. Pertanto, non potrà affermarsi che la condotta dell’assicurata sia stata tale da inficiare le finalità proprie della denuncia di sinistro: l’assicurata ha chiaramente manifestato l’intenzione di essere indennizzata e ha altresì predisposto tutti gli accorgimenti che hanno consentito all’assicuratore di svolgere le verifiche tecniche del caso. La premessa appena introdotta ci soccorre nell’analizzare un ulteriore tassello dell’argomento giuridico necessario a indagare il caso: quello del pregiudizio sofferto dalla compagnia e derivante – per l’appunto – dalla ritardata comunicazione dell’evento ovvero, in termini di raccordo con quanto scritto, dalla impossibilità per la compagnia di analizzare il danno nella sua interezza in ragione della dilazione temporale (oltreché per la mancata attuazione del salvataggio, di cui all’art. 1914 c.c.).
Emerge chiaramente l’impossibilità di analizzare ed interpretare la clausola del contratto alla luce degli articoli 1913 c.c. e 1915 c.c., intesi come precetti giuridici del tutto slegati da un comune denominatore logico e legale: quello dell’effettivo pregiudizio economico sofferto dall’assicuratore. Possiamo quindi sostenere di essere dinnanzi ad una vera e propria fattispecie di periculum in mora che l’ordinamento intende – correttamente – evitare, ma che, laddove presente, deve comunque essere provato da parte dell’assicuratore (Cass. civ., sez. III, ord. 24210/2019). Tant’è vero al punto che il requisito dell’effettivo pregiudizio sofferto dall’assicuratore assurge a metro di valutazione anche nell’ambito dell’indagine in ordine alla modalità adottata dall’assicurato per la denuncia del sinistro. Infatti e per quanto specificato dalla giurisprudenza, anche laddove l’assicurato ricorresse a strumenti di notifica differenti da quelli elencati dalle condizioni generali di polizza, prima di negare o ridurre l’indennizzo, sarebbe comunque necessario accertare se il mezzo concretamente impiegato possa considerarsi equipollente e atto a realizzare lo scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., sez. III, sent. 24733/2007). Infatti, laddove nessun pregiudizio economico sia derivato all’assicuratore, messo comunque nelle condizioni di conoscere l’accaduto e di provvedere a tutti gli accertamenti del caso, alcuna contestazione potrà essere mossa nei confronti dell’assicurato.
È – poi – necessaria un’indagine in ordine all’elemento soggettivo che conduce al ritardo e, per esteso, al pregiudizio economico sofferto dall’assicuratore. Infatti e per quanto espressamente indicato dall’art. 1915 c.c., è necessario indagare se il ritardo dell’assicurato è da imputarsi a colpa ovvero a dolo. Come correttamente illustrato dai giudici di legittimità, «occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, c. 2 c.c.», restando comunque l’onere di provare il dolo, la colpa ed il pregiudizio economico in capo all’assicuratore (Cass. civ., sez. III, ord. 24210/2019). Nondimeno, si consideri che quanto indicato dai giudici di legittimità non introduce alcun nuovo principio, essendo la regola richiamata in sentenze ben più datate (Cass. civ., sez. I, sent. 1078/1978). In definitiva, l’assicuratore potrà ridurre o negare del tutto l’indennizzo solamente laddove: I. contesti e riesca a provare che un tempestivo preavviso da parte dell’assicurato avrebbe consentito di limitare il danno indennizzabile (Cass. civ., sez. III, sent. 29209/2008); II. contesti e riesca a provare – rispettivamente – la condotta colposa ovvero dolosa dell’assicurato che ritardava la comunicazione del sinistro ovvero mancava di attuare le opportune misure di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c. (Cass. civ., sez. III, ord. 24210/2019).
4. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, non potremmo che concludere sostenendo che la decisione della compagnia è errata: il solo fatto di una denuncia pervenuta all’assicuratore oltre i termini previsti dalle condizioni generali di polizza non può giustificare la decurtazione dell’indennizzo che, in ogni caso, potrebbe effettuarsi solo in proporzione al pregiudizio sofferto dall’assicuratore. Nonostante la segnalazione pervenuta oltre i termini indicati, la compagnia è riuscita ad effettuare ogni verifica peritale, non ha dimostrato di aver sofferto un pregiudizio economico conseguente e derivante dal ritardo, non ha dimostrato il dolo e nemmeno la colpa dell’assicurato.
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