L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 377 – Settembre 2025
È successo anche a me. Ho constatato personalmente che i comparatori a volte non rispettano alcune norme regolamentari. Quello che mi accingo ad illustrare forse è solo un caso isolato sfuggito di mano ad uno dei broker che gestiscono i comparatori che svolgono questa attività in Italia.
Mi auguro che non sia una modalità abituale di fare intermediazione assicurativa con insufficiente rispetto delle regole vigenti.
Non spetta a me fare queste verifiche, un apposito istituto pubblico è preposto a svolgere l’attività di controllo nel settore assicurativo.
Il fatto
Molti anni fa ho venduto una autovettura intestata a me come persona fisica. Da quel momento, ad ogni ricorrenza annuale, ho ricevuto tramite posta elettronica da un comparatore – uno dei leader di mercato – la proposta di assicurare quel veicolo (non più di mia proprietà).
Ho sempre cestinato queste mail. Quest’anno, un po’ per capire e un po’ per curiosità professionale, ho risposto alla mail, richiedendo delle offerte per assicurare il veicolo.
Analizzando le quotazioni e la documentazione che mi è stata inviata ho potuto verificare che la normativa di cui all’articolo 80 del Regolamento Ivass 40/2018 (Servizi di comparazione), che riflette il comma 1 dell’articolo 106 del Cap, è stata – nel caso specifico – rispettata solo in parte.
Il rispetto della normativa
Collegandomi in internet al comparatore per ricevere le quotazioni per l’acquisto di un contratto RCA ho fornito attraverso la compilazione di un questionario on line tutte le informazioni richieste: dati anagrafici, dati del veicolo e dati assicurativi (anche la possibile fruizione della legge Bersani: quanti persone non addette ai lavori conoscono i contenuti di questa legge?).
Nella compilazione del questionario non ho richiesto un massimale specifico di RCA né la possibilità di fruire della rinuncia alla rivalsa o di inserire nelle quotazioni garanzie accessorie alla RCA (ciò nonostante alcune di queste sono state comunque inserite).
Terminata l’immissione dei dati il comparatore ha fornito le quotazioni offerte da sole 3 compagnie e da un altro intermediario (si suppone attraverso una collaborazione orizzontale broker – agente, di cui però non è stata fornita alcuna spiegazione), con possibilità di filtrare i risultati e di aggiungere altre garanzie accessorie, oltre a quelle già incluse – anche se non richieste – nelle quotazioni.
Successivamente, mi è pervenuta una mail dal comparatore con l’offerta definitiva della quotazione considerata migliore, insieme al mandato di intermediazione da conferire al broker e alla dichiarazione di coerenza.
È opportuno precisare che quest’ultimo documento pervenuto non è altro che il pdf del questionario compilato online con le informazioni essenziali per la quotazione: dati anagrafici, dati del veicolo e dati assicurativi, senza alcuna indicazione di eventuali richieste od esigenze del cliente.
La denominazione del documento: “dichiarazione di coerenza” è quindi assolutamente impropria; sarebbe stato corretto denominarlo “dichiarazione di conferma dei dati conferiti” per evitare fraintendimenti. Niente a che vedere con il “demands and needs” regolamentare. Nel seguente prospetto riepilogo il confronto tra le regole principali che i comparatori devono osservare e il riscontro effettivo nel caso in esame.
Conclusioni (brevi)
Il lettore che ha seguito l’articolo fino a questo punto ha già tratto le sue conclusioni. Preferisco perciò astenermi da ulteriori considerazioni.
Spero che l’offerta assicurativa che ho ricevuto sia un caso isolato. Se così non è, ma come prima precisato non sta a me verificarlo, forse è opportuno che obblighi normativi studiati appositamente per la tutela degli assicurati siano effettivamente rispettati da tutti gli intermediari, anche da quelli che possono vantare i fatturati milionari dei principali comparatori che operano nel nostro sistema assicurativo.
© Riproduzione riservata