di Bianca Pascotto.

Come ogni anno sono stati aggiornati i valori che attengono al risarcimento del danno biologico di lieve entità conseguente alla circolazione dei veicoli ex art. 139 del codice delle assicurazioni private e che vengono applicati anche in caso di risarcimento del danno conseguente a responsabilità medica.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha apportato le necessarie modifiche al valore del primo punto di invalidità permanente ora determinato in € 963,40, unitamente al valore indennizzabile per ogni giorno di inabilità assoluta che è pari ad € 56,18.

L’aggiornamento rispetta il principio contenuto nella legge 124/2017 la quale ha previsto che gli importi del risarcimento del danno da circolazione stradale debbano essere aggiornati annualmente in misura corrispondente alla variazione dell’indice Istat al fine di garantire al danneggiato una somma che “assorba” la perdita d’acquisto della moneta conseguente al fenomeno dell’inflazione.

Il risarcimento del danno alla persona deve essere equo ed integrale ed il danno alla salute non potendo trovare sostanziale e concreto ristoro nella “restitutium in integrum” deve essere soddisfatto mediante una somma che abbia quantomeno natura compensativa.

Il decreto ha previsto che questi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2025.

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