LE NOVITÀ DELLA RIFORMA: LA CONDANNA PUÒ RILEVARE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
di Giuseppe Ripa
Reclamo-mediazione da valutarsi con maggiore attenzione, pena la condanna al pagamento delle spese di giustizia per la parte soccombente in giudizio che abbia rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. Addirittura, la condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Questa è la novità apportata dall’art. 4, lett. e) del ddl recante le disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario all’istituto del reclamo-mediazione, aggiungendo il nuovo comma 9-bis all’art. 17-bis, dlgs 546/1992.

La novità in questione merita di essere analizzata sotto un duplice aspetto: il primo afferente proprio alle nuove disposizioni in merito alla fase preprocessuale tra le parti di cui al comma 9-bis; l’altra sotto un profilo critico, alla luce delle norme attualmente vigenti e di quelle che dovrebbero ordinariamente sottendere l’agire della P.a., in combinato disposto con la modifica apportata all’art. 7 in tema di prova “rafforzata”.

Esaminando le novità apportate, il nuovo comma riprende i principi cardine della riforma, ossia deflazionare il contenzioso tributario attraverso la possibilità di definire in fase amministrativa le liti di minor valore; difatti, si ricorderà che il reclamo-mediazione è obbligatorio per le liti di valore non superiore a 50.000 euro.

Ciò porta le due parti a doversi incontrare in sede preprocessuale, al fine di provare a dirimere la questione, evitando di ingolfare la giustizia; tuttavia, semplicemente analizzando i recenti dati, emerge il flop dell’istituto, poiché nel 2021 a fronte di oltre 35 mila istanze presentate, soltanto il 6,7% si è chiusa con un accordo di mediazione. E si badi bene che la questione è stata identica anche negli esercizi precedenti, sin dall’introduzione nel 2011.
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