PER LA CORTE DI CASSAZIONE NON VI È ALCUNA LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATORE
di Paola Cavallero
La clausola con cui si pattuisce nel contratto di assicurazione contro i danni che l’assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno patito in conseguenza di un sinistro stradale, con la riparazione del mezzo presso una carrozzeria autorizzata, non è da considerarsi clausola vessatoria in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento ma specifica il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato,

E’ il principio al quale i giudici della Cassazione, sez. 3 civ., hanno inteso dare continuità con l’ordinanza n. 23415 del 27 luglio 2022 che ha cassato con rinvio la decisione resa dal Tribunale di Torino in relazione al quinto motivo del ricorso accolto, e, decidendo nel merito, ha liquidato la somma dovuta dalla ricorrente alla controricorrente a titolo di rimborso delle spese processuali relative al giudizio di appello ritenuto che fossero stati violati in eccesso i parametri previsti dal dm 55/2014.

Il caso di specie origina dalla causa promossa dall’attrice contro la Compagnia di Assicurazione aventi il Giudice di Pace di Torino per ottenerne la condanna al pagamento dell’integrazione dell’indennizzo dovutole per i danni subìti, a causa di una grandinata, dalla sua automobile, assicurata presso la società convenuta con una polizza che garantiva il ristoro dei pregiudizi provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici.
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