PER LA CORTE DI CASSAZIONE NON VI È ALCUNA LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATORE
di Paola Cavallero
La clausola con cui si pattuisce nel contratto di assicurazione contro i danni che l’assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno patito in conseguenza di un sinistro stradale, con la riparazione del mezzo presso una carrozzeria autorizzata, non è da considerarsi clausola vessatoria in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento ma specifica il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato,

E’ il principio al quale i giudici della Cassazione, sez. 3 civ., hanno inteso dare continuità con l’ordinanza n. 23415 del 27 luglio 2022 che ha cassato con rinvio la decisione resa dal Tribunale di Torino in relazione al quinto motivo del ricorso accolto, e, decidendo nel merito, ha liquidato la somma dovuta dalla ricorrente alla controricorrente a titolo di rimborso delle spese processuali relative al giudizio di appello ritenuto che fossero stati violati in eccesso i parametri previsti dal dm 55/2014.

Il caso di specie origina dalla causa promossa dall’attrice contro la Compagnia di Assicurazione aventi il Giudice di Pace di Torino per ottenerne la condanna al pagamento dell’integrazione dell’indennizzo dovutole per i danni subìti, a causa di una grandinata, dalla sua automobile, assicurata presso la società convenuta con una polizza che garantiva il ristoro dei pregiudizi provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici.

La vettura aveva subìto danni stimabili in euro 4.514,00 e, dopo che l’attrice aveva ceduto il credito alla carrozzeria di sua fiducia che aveva riparato il mezzo, non convenzionata con la società di assicurazione, l’assicurazione aveva offerto la somma euro 3.160 invocando l’operatività della c.d. clausola “Riparazione Comfort” (descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza da lei sottoscritta), la quale consentiva all’assicurato di fruire di una riduzione del premio a fronte dell’impegno di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con la società.

Il carrozziere aveva revocato la cessione e preteso il pagamento del residuo.

Parte attrice chiedeva la declaratoria di nullità o di inefficacia della clausola contrattuale che, nell’ipotesi in cui l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia pretendendo dalla compagnia l’indennizzo per equivalente anziché in forma specifica, un aumento della franchigia dal 10% al 30%, oltre alla condanna della Compagnia al pagamento della differenza calcolato sulla minor franchigia del 10%.

La pronuncia di rigetto del Giudice di Pace veniva confermata dal Tribunale di Torino sulla scorta del duplice rilievo che:

i) la clausola “Risarcimento in forma specifica”, contenuta nel contratto di assicurazione non era vessatoria né ai sensi dell’art. 1341 cc né ex art. 33 del Codice del consumo, non determinando alcuna limitazione della responsabilità dell’assicuratore né tantomeno alcun significativo squilibrio tra le parti del rapporto contrattuale;

ii) l’assicurato aveva validamente espresso il suo consenso sottoscrivendo la dichiarazione di conoscere e di accettare specificamente le disposizioni della “Linea Comfort” riportate nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo fascicolo informativo.

Interposto gravame articolato in cinque motivi, l’assicurazione proponeva controricorso.

Queste sono quelle che la Corte di cassazione individua essere le due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.

Ai fini che qui interessano sono da considerare “limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cc, le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito, deve escludersi che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l’obbligo, per l’assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subìto mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell’interesse leso”.

Trattasi di clausola con la quale “non si impone al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta”, argomentano gli Ermellini, “senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro”.

Sebbene la scelta tra il risarcimento per equivalente e quello in forma specifica, sottolinea la Corte di cassazione, spetta al creditore, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l’eventuale rifiuto dell’offerta sarebbe contrario a buona fede perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio.

Sulla scorta di tali corollari, la dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (articolo 1322, secondo comma del codice civile).

La concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente possibile, prosegue la Suprema Corte, “trova un limite non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (art. 2058, 2. c., cc)”.

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