È possibile negare la rifusione delle spese di resistenza all’assicurato che non si è avvalso di avvocati designati dall’assicuratore? Sul tema è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21220 del 05.07.2022.

di Laura Opilio e di Luca Odorizzi (Studio CMS)

La Corte, con una decisione che è destinata a creare incertezza tra gli operatori del mercato assicurativo, ha statuito la nullità della clausola contrattuale secondo cui “la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE

La vicenda contenziosa riguardava l’esecuzione di un contratto di appalto per la redazione di un progetto esecutivo. Il progettista aveva agito in via monitoria nei confronti del committente, ottenendo un decreto ingiuntivo per il saldo corrispettivo per l’opera professionale. Il committente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, lamentando numerosi vizi progettuali e chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. A fronte della domanda riconvenzionale, il progettista aveva chiamato in causa la propria assicurazione, chiedendo di essere tenuto indenne.

Il Tribunale, per quanto di interesse, aveva condannato il progettista al risarcimento dei danni e la relativa assicurazione a tenerlo indenne, compensando però le spese tra tutte le parti. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, che in punto spese aveva ritenuto che l’assicurato non potesse pretendere dall’assicuratore il rimborso delle spese di resistenza, in virtù della clausola contrattuale che escludeva la rifusione di tali spese se l’assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall’assicuratore.

L’assicurato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che siffatta clausola doveva ritenersi nulla per contrarietà all’art. 1917, terzo comma, c.c. La Cassazione, con iter argomentativo chiaro e lineare, ha accolto il ricorso. La Corte ha infatti evidenziato che:

(i) l’art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”;

(ii) il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che “le disposizioni degli artt. (…) 1917 terzo e quarto comma (…) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato”.

Ebbene, ad avviso della Corte, una clausola contrattuale che subordini la refusione delle spese di resistenza al placet dell’assicuratore costituisce una deroga in pejus all’art, 1917, terzo comma, c.c. (la legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese) ed è pertanto affetta da nullità[1].  Nello specifico, il principio di diritto enunciato è il seguente: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c.”.

LA CLAUSOLA È DAVVERO SEMPRE NULLA?

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata