Dario Ferrara
Non hanno commesso un omicidio colposo i vertici dell’impresa, anche se il pedone è stato investito da un mezzo aziendale. Il sinistro avviene «in occasione» dell’attività lavorativa, ma senza la violazione delle norme antinfortunistiche: il rischio si pone al di fuori della sfera di gestione del datore, che si salva perché ha adibito al servizio un veicolo omologato e conforme alla direttiva macchine. Insomma, è questione di circolazione stradale l’incidente causato dall’autocompattatore che ha un difetto strutturale: il cono d’ombra nella retromarcia. È quanto emerge dalla sentenza 31478/22, pubblicata il 23 agosto dalla quarta sezione penale della Cassazione.

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