Antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio. L’accertamento si perfeziona solo con il visto del capo dell’Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio. Entrano in vigore il 26 agosto 2022 le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2022, che regolano la vigilanza in materia di sanzioni e la relativa procedura sanzionatoria amministrativa, adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate, da ultimo, con provvedimento del 13 agosto 2020.

Si tratta delle disposizioni che disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza. La modifica si è resa necessaria alla luce della costituzione della nuova Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio (Sna). A differenza del precedente provvedimento di modifica, le nuove modifiche apportate alle disposizioni non sono state sottoposte a consultazione pubblica, in quanto consistenti esclusivamente nell’individuazione del responsabile del procedimento e relative alle novità introdotte sul piano degli assetti organizzativi e procedimentali derivanti dalla Sna (si veda ItaliaOggi del 20 agosto 2022). Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d’Italia nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Mvu). Nello specifico, le disposizioni in esame disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza, ove, tra le altre, rientrano le misure di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Occorre sottolineare che tale procedura di accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione si applica ai casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio di competenza della Banca d’Italia “siano stati riscontrati dalla Bce oppure nell’ambito di verifiche condotte da parte della Uif, della Guardia di Finanza o di altre autorità, [e] la Banca d’Italia esamina la segnalazione ai fini dell’eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile”. La novella stabilisce inoltre che l’accertamento si perfeziona solo con l’apposizione agli atti del visto, in caso di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, del capo della Sna o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice capo. A partire da tale momento decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati. In altri termini, nell’ambito della disciplina del contrasto al riciclaggio, la Banca d’Italia, se ricorrono i presupposti, procede a sanzionare con “sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro” i componenti degli organi di controllo presso gli intermediari bancari e finanziari “componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione”, che omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie ex decreto legislativo 231 del 2007. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che alla massima istituzione bancaria sia assegnato il potere di irrogare la sanzione “amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo”nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni emanate dall’Autorità. Ovviamente secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la nuova procedura si applica dal giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento e non vale per il pregresso. Concludendo, va osservato che, con l’entrata in vigore del provvedimento che regola la procedura sanzionatoria, la neo costituita Sna, oltre ad avere il compito di supervisionare l’apparato normativo sul contrasto al riciclaggio e dialogare, sotto il profilo funzionale, con la costituenda Autorità centrale antiriciclaggio europea, gode di un potere costitutivo per il perfezionamento dell’accertamento, poiché quest’ultimo si perfeziona solo con l’apposizione agli atti del visto del capo ufficio.

Emanuele Fisicaro
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