di Carlo Giuro
La Covip ha introdotto l’Isc (Indicatore Sintetico di Costo) per consentire in maniera immediata la percezione dell’onerosità di uno strumento previdenziale. E’ in vigore dal 2007 ed è una percentuale che misura quanto pesano annualmente sulla posizione individuale i costi sostenuti dall’iscritto a una forma pensionistica complementare (tra cui ad esempio costi una tantum al momento dell’adesione e costi di gestione). La metodologia di calcolo dell’indicatore è definita dalla Covip ipotizzando il versamento di un contributo annuo di 2.500 euro e un rendimento annuo del 4%. Sulla base di queste ipotesi l’Isc è calcolato da ciascun fondo pensione considerando diversi periodi di partecipazione (2, 5, 10 e 35 anni). L’Isc tende a ridursi all’aumentare dell’orizzonte temporale per effetto della ripartizione delle spese fisse su un montante in via di accumulazione. Tuttavia su orizzonti temporali lunghi anche piccole differenze nei costi producono un impatto rilevante sulla prestazione finale, sottolinea l’autorità di vigilanza sulla previdenza complementare.

I valori degli Isc dipendono anche dalle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie di forma pensionistica. I fondi negoziali sono più economici perché rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro in cui soltanto i costi amministrativi e finanziari effettivamente sostenuti dal fondo si riflettono sul valore della posizione individuale degli iscritti. Nelle forme di mercato, come i fondi pensione aperti e le polizze individuali pensionistiche (pip), invece le spese che gravano sugli iscritti vengono determinate in via preventiva dalla società istitutrice e servono anche a remunerare l’impresa oltre che a coprire i costi; tra questi ultimi una quota cospicua è rappresentata da quelli relativi al collocamento dei prodotti, variabili a seconda del canale distributivo utilizzato. Tali caratteristiche contribuiscono a determinare valori dell’Isc relativamente più elevati nei fondi aperti e soprattutto nei pip. Ma la Covip sottolinea anche che dopo 15 anni dalla riforma della previdenza complementare che ha avuto attuazione dal 2007, e che mirava tra l’altro a innalzare gli stimoli concorrenziali all’interno del sistema, non si è sviluppata l’auspicata tendenza alla riduzione dei costi, specie con riferimento alle forme di mercato caratterizzate da maggiore onerosità. I fondi pensione aperti infatti hanno visto il loro Isc medio (a dieci anni) passare dall’1,28% del 2008 all’1,36%, i pip sono rimasti i più cari con una media stabile al 2,18%, mentre l’Isc dei negoziali pur essendo il più basso è rimasto comunque invariato allo 0,45% nel confronto con il 2008 (si veda grafico in pagina). In prospettiva politiche di differenziazione dell’offerta commerciale, abbinando ai canali di vendita tradizionali la modalità online, specie per prodotti con caratteristiche più standardizzate, possono stimolare la riduzione dei costi anche nel segmento delle forme di mercato. La Covip pubblica annualmente sul sito www.covip.it valori degli Isc (a 10 anni) medi, minimi e massimi per i fondi negoziali, gli aperti e i pip suddivisi per tipologia di comparto (garantito, bilanciato, azionario, obbligazionario). La normativa prevede poi che ciascun fondo pensione debba inserire in un’apposita Scheda Costi, contenuta nella Nota Informativa, il dettaglio di tutte le spese gravanti su ciascuna linea offerta e l’Isc a 2,5,10 e 35 anni. Per valutare meglio i costi inoltre ogni fondo pensione deve pubblicare nella Scheda Costi un grafico che metta a confronto l’Isc di ciascuna linea proposta con l’Isc medio, minimo e massimo dei comparti della stessa categoria.

La valutazione dell’Isc costituisce uno dei profili da prendere in considerazione sia in fase di adesione sia con riferimento alla portabilità della posizione individuale. Uno dei principi fondamentali del sistema italiano di previdenza complementare è la possibilità per l’aderente di trasferire la propria posizione ad altri strumenti. Che cosa prevede la normativa? Va evidenziato che il diritto di portare ad altra forma previdenziale il proprio zainetto è esercitabile dopo due anni dall’iscrizione (nel pubblico impiego il termine è tre anni). La disciplina vieta che i fondi prevedano clausole limitative del relativo diritto. Un fattore chiave da considerare è il contributo del datore di lavoro. Se cioè un lavoratore dovesse scegliere di trasferire il proprio montante da un fondo di origine contrattuale a un fondo aperto ad adesione individuale o a un pip, il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare la contribuzione aggiuntiva. (riproduzione riservata)
Fonte: