Ai fini della deducibilità dei premi assicurativi accantonati al fondo per la copertura del trattamento di fine mandato degli amministratori, occorre l’atto con data certa che sancisca il diritto di questi ultimi, anteriore all’inizio del rapporto. In assenza di esso è necessaria la «preventiva formazione del verbale assembleare di nomina degli amministratori e la successiva accettazione da parte di costoro». Lo afferma l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22760/2021 nell’accogliere parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della ctr Lazio n. 651/2013. La questione ruotava intorno a un avviso di accertamento per il 2008, con il quale erano state contestate alla società contribuente l’indebita deduzione dei premi per la polizza e la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi, emersi dalla «incongruità del risultato gestionale alla luce delle risultanze dello studio di settore».
Nel suo ricorso l’AdE aveva eccepito che non fosse corretta la decisione dei giudici del territorio, i quali avevano ritenuto «non condizionante, ai fini della deducibilità dei costi a titolo di accantonamento fondi per fine mandato, la mancanza di un documento formale e con data certa proveniente dai soci», e i giudici di legittimità le hanno dato ragione. Non così per l’altro motivo di impugnazione, in quanto la Cassazione, escluso che sussistano i presupposti di gestione antieconomica dell’impresa e «tantomeno di una assunta distribuzione c.d. indiretta di utili ai soci», osserva che la decisione della ctr aveva invece ritenuto sussistente la causa giustificativa dello scostamento nell’indicatore «valore aggiunto per addetto». Ciò perché i giudici del merito avevano rilevato che, nel caso di specie, erano i soci al tempo stesso dipendenti e amministratori e che tale situazione consentiva di potere ritenere non attendibili le risultanze degli studi di settore. E la Suprema corte da quindi torto sul punto all’Ufficio, avendo ritenuto provata l’esclusione dall’applicazione «degli standard, avuto riguardo alla ristretta compagine familiare e all’inquadramento dei soci come dipendenti e amministratori, della causa di giustificazione dello scostamento in relazione all’indicatore “valore aggiunto per addetto”».

Emilio de Santis
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