Poniamo che un ente pubblico abbia depositato un suo indirizzo pec nel Reginde, il registro del ministero della giustizia, e uno nell’indice Pa, oggi riconducibile all’agenzia Italia digitale. Il privato che deve effettuare una notifica giudiziaria all’amministrazione è tenuto a utilizzare il primo account e non il secondo. E ciò perché il decreto semplificazione del 2014 ha escluso l’Ipa dagli elenchi cui attingere gli indirizzi, mentre non risulta retroattivo quello il dl semplificazioni approvato in piena emergenza Covid, il 76/2020, che ora consente di inviare gli atti giudiziari al domicilio digitale Ipa se l’amministrazione non si è registrata nel Reginde: deve escludersi che la norma sia di interpretazione autentica. Risultato? Il comune inadempiente si salva perché solo la costituzione in giudizio sana il vizio della notifica. È quanto emerge dall’ordinanza 23445/21 del 25 agosto della terza sezione civile della Cassazione. Niente da fare per l’assicurazione che pretendeva dall’ente locale oltre 91 mila euro per franchigie anticipate ai danneggiati, ottenendo l’accoglimento in primo grado. Diventa definitiva la pronuncia che dichiara nulla la notifica telematica dell’originario atto di citazione, come eccepisce in appello il comune rimasto contumace davanti al tribunale. E ciò perché l’indirizzo dell’amministrazione è preso dall’Ipa, che non può considerarsi «pubblico elenco», almeno all’epoca in cui giudizio risulta introdotto. Il tutto nonostante l’amministrazione locale non abbia comunicato a Via Arenula il suo indirizzo pec entro 30 novembre 2014 affinché lo inserisse nel Reginde. Per la notifica telematica degli atti conta l’account che il legislatore ritiene idoneo a perfezionare l’incombente, mentre non contano altre Pec pure collegate all’ente destinatario. Che il dl 76/2020 abbia voluto dichiarare valida la notifica all’indirizzo Ipa in caso di assenza nel Reginde significa che prima l’account contenuto nell’indice Agid non era utilizzabile. E comunque quando la legge dà un’interpretazione autentica deve chiarirlo. Vince il comune inadempiente che appella la condanna per non essere stato messo in condizioni di difendersi in primo grado.

Dario Ferrara
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