di Gianfranco di Rigo

La stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale può essere deliberata dall’assemblea e il relativo costo può essere ripartito pro quota senza che ciò intacchi il diritto di ciascun condòmino di cui all’art. 1132 c.c. di dissociarsi dalle controversie giudiziarie delle quali sia parte il condominio. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 23254, depositata lo scorso 20 agosto 2021, censurando le diverse conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di merito.

Il caso concreto. Nella specie la Corte di appello di Bologna aveva ritenuto annullabile la delibera con cui era stata autorizzata la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, poiché ritenuta in contrasto con l’art. 1132 c.c., il quale attribuisce a ciascun condòmino il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell’interesse del condominio. Secondo i giudici di merito la stipula di tale polizza avrebbe prodotto l’effetto di ripartire tra tutti i condòmini – per mezzo del pagamento del premio assicurativo – l’onere contributivo relativo a eventuali future spese di lite, così derogando al disposto codicistico.

Il condominio si era difeso evidenziando come la stipula della polizza di tutela legale non obbligasse i condòmini ad aderire alla lite, ma si limitasse a porli al sicuro dall’onere delle spese legali proprie e di soccombenza, coprendo quindi in primo luogo le spese di assistenza legale del difensore del condominio, dalle quali neppure il condòmino dissenziente andrebbe esente. Al contrario il giudice di merito aveva ritenuto che la sottoscrizione di una polizza siffatta facesse venir meno l’effetto della dissociazione dalla lite, per così dire sterilizzando il diritto di regresso di cui all’art. 1132 c.c..

Di conseguenza, gravando il costo della polizza su tutti i condòmini, nel caso in cui una controversia avesse coinvolto il condominio, anche il comproprietario che avesse voluto sottrarsi alla lite sarebbe stato comunque tenuto a sopportarne le spese, seppure indirettamente, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, proprio in violazione del principio di cui all’art. 1132 c.c..

La dissociazione del condòmino dalla lite che coinvolge il condominio. Quella di cui all’art. 1132 c.c. è una disposizione di non agevole interpretazione e la cui applicazione ha dato spesso adito a equivoci. Con essa il legislatore, derogando al regime ordinario di ripartizione delle spese condominiali, ha disposto che i condòmini possano sottrarsi al pagamento delle spese processuali che il condominio sia stato eventualmente condannato a rifondere alla controparte all’esito del giudizio (ma non anche alle spese legali che vanno anticipate al legale del condominio).

Questa sorta di ombrello protettivo opera però solo nei rapporti interni, ossia tra i comproprietari, e non anche in quelli esterni, perché il soggetto che vanti il diritto al rimborso delle spese processuali nei confronti del condominio può comunque rivalersi anche sul condòmino dissenziente (salvo il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti degli altri comproprietari). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la separazione della responsabilità di quest’ultimo in ordine alle conseguenze della controversia giudiziale trova il suo fondamento giuridico sul duplice presupposto che la stessa riguardi le parti comuni dell’edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall’assemblea. Il relativo diritto deve essere però esercitato entro un preciso termine di decadenza. Il condòmino è infatti chiamato ad attivarsi entro 30 giorni dall’assemblea, ove vi abbia preso parte, o, in caso contrario, nel medesimo decorrente dal ricevimento del relativo verbale. Il dissenso deve essere esplicito, formulato per iscritto e notificato all’amministratore, anche a mezzo di raccomandata o Pec. Ovviamente tale dissenso può anche essere indicato a verbale nel corso dell’assemblea.

La decisione della Suprema corte. Nella decisione in questione la Corte di cassazione, ribaltando l’esito del giudizio di appello, ha quindi chiarito che l’assemblea condominiale, nell’esercizio del proprio potere di gestione, può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini. Inoltre nei confronti di una siffatta delibera il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, potendo procedere all’annullamento della deliberazione solo nel caso di sua contrarietà alle norme di legge o di regolamento.

Da questo punto di vista la Suprema corte ha evidenziato come deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali non possa affatto intendersi contraria all’art. 1132 c.c., come ritenuto nella specie dalla Corte di appello, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra la predetta disposizione e l’oggetto del contratto assicurativo. L’art. 1132 c.c. si limita infatti a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, escludendo quindi l’onere di partecipazione alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito sfavorevole della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso di risultato favorevole, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte. I giudici di legittimità hanno inoltre puntualizzato come il diritto di dissociazione operi per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore dagli articoli 1130 e 1131 c.c., in quanto lo stesso suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi. Inoltre, come ricordato, il condòmino deve procedere a manifestare ritualmente il proprio dissenso dalla lite, possibilità che non è in alcun modo impedita dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio.

Infine la Suprema corte ha evidenziato come vi sia una sostanziale diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa – le quali, come tutte quelle derivanti dalla obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art 1123 c.c. – e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all’art. 1132 c.c..

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