di Vincenzo Dragani

Responsabili per la corretta gestione dei rifiuti sono anche i soggetti che, pur non producendoli materialmente, omettono dovuti controlli su terzi cui hanno affidato, nel proprio interesse, attività che ne comportano la generazione. A estendere la definizione di «produttore di rifiuti» recata dal Codice ambientale alle persone cui la generazione di rifiuti sia anche solo «giuridicamente riferibile» è il decreto legge 4 luglio 2015 n. 92 che parallelamente amplia anche il raggio d’azione del connesso istituto del «deposito temporaneo di rifiuti» previsto dal medesimo dlgs 152/2006.
L’estesa nozione di produttore di rifiuti. Il dl 92/2015 (pubblicato sulla G.U. del 4 luglio 2015 e in vigore dalla stessa data) rimodula la definizione di produttore iniziale di rifiuti recata dalla prima parte della lettera f), comma 1, articolo 183 del dlgs 152/2006, specificando come debba intendersi tale, oltre al «soggetto la cui attività produce rifiuti» anche quello cui (testualmente) sia «giuridicamente riferibile detta produzione». Il provvedimento pare dunque allineare la definizione del dlgs 152/2006 all’indirizzo giurisprudenziale che (già sotto il precedente dlgs 22/1997 e ora sub Codice ambientale) ritiene produttore di rifiuti non solo il soggetto che materialmente li genera, ma anche la persona (fisica o giuridica) nel cui interesse tale attività di generazione viene effettuata (come evincibile dalla sentenza della Corte di cassazione 21 gennaio 2000 n. 4957, da ultimo ripresa nella sentenza 10 febbraio 5916/2015). La formalizzazione legislativa della figura del «produttore giuridico» di rifiuti appare promettere come principali conseguenze: il secco riconoscimento della qualifica di produttore di rifiuti in capo al soggetto che contrattualmente ne affidi la materiale generazione ad altri come normalmente avviene, per esempio, nella commissione di lavori edili; in stretta conseguenza, la responsabilità dello stesso soggetto per l’eventuale illecita gestione dei residui condotta dai terzi affidatari nel caso dell’omesso ma esigibile controllo sulla loro attività. Come già evidenziato dalla stessa giurisprudenza, una posizione di garanzia con obbligo di attivarsi per impedire possibili illeciti di terzi (ex articolo 40 del Codice penale) è infatti rinvenibile in capo al produttore di rifiuti (oggi sia materiale che giuridico) ai sensi della disciplina sui rifiuti, e in termini di onere non trasferibile contrattualmente. Già alla luce del citato dlgs 22/1997 e con sostanziale continuità normativa negli articoli 178 e 188 del dlgs 152/2006, la disciplina di settore, rispettivamente, sancisce infatti (in linea generale) la «responsabilizzazione e (…) cooperazione di tutti i soggetti» coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e (in linea particolare) prescrive gli oneri di produttori e detentori, ai quali impone di affidare la gestione dei rifiuti a soggetti autorizzati e (in relazione a particolari fattispecie) di effettuare un riscontro documentale sull’effettivo buon fine del loro trasporto. Sebbene di primaria rilevanza nell’ambito dei rapporti d’impresa (fondati su contratti di appalto), la nuova definizione legale di «produttore giuridico di rifiuti» (con i connessi obblighi di vigilanza e controllo) appare potenzialmente coinvolgere anche l’agire di altri soggetti, prospettandosi pure per il mero proprietario di un’immobile abitativo che vorrà procedere a una ristrutturazione (quale potenziale produttore, appunto, «giuridico» di rifiuti) l’onere di prestare maggiore attenzione nella scelta del soggetto affidatario dei lavori che effettivamente (quale produttore «materiale») genererà fisicamente i residui e si occuperà della loro gestione.

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