Con nota dell’8 giugno 2021, Ivass ha avviato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal RUI (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) per mancato esercizio dell’attività,
senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018.

Con la medesima nota unitaria, corredata di allegati contenenti l’elenco degli
intermediari, veniva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 2 luglio 2021, per sottoporre all’attenzione dell’Istituto eventuali circostanze giustificative dell’inoperatività.

Non essendo pervenuta all’Istituto alcuna comunicazione, Ivass ha disposto quindi con provvedimento del 17 agosto la cancellazione dal RUI, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018, dei soggetti di cui agli elenchi allegati.

La reiscrizione nel RUI potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. n. 209/2005 e 31 e 32 del Reg. n. 40/2018, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

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cancellazione dal RUI