E’ QUANTO SI LEGGE NEL DECRETO LEGISLATIVO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO
di Luciano De Angelis
Anche i reati contravvenzionali diventano reati presupposto ai fini dell’applicabilità del reato di riciclaggio, auto riciclaggio e ricettazione. È quanto si legge nel decreto legislativo approvato il 5 agosto scorso dal consiglio dei ministri, finalizzato a recepire in Italia la direttiva 23 ottobre 2018 n. 1673 Ue del Parlamento europeo sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (si veda ItaliaOggi del 6 e 7/8/2021). La direttiva doveva essere recepita entro lo scorso 3 dicembre.

Le previsioni della direttiva. L’articolo 2 della direttiva 2018/1673 (cd sesta direttiva antiriciclaggio) fornisce una definizione amplia di «attività criminosa»: essa, secondo il legislatore comunitario si identifica in «qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi». Nel considerando n. 5, peraltro, si legge che «Gli stati membri dovrebbero assicurare che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva sono considerati reati-presupposti di riciclaggio».

Il recepimento del legislatore nazionale. Gli obblighi di cui sopra sono stati fatti propri dal legislatore nazionale con una serie di modificazioni al nostro codice penale in tema di reati di ricettazione (art. 648), riciclaggio (648-bis), impieghi di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(648-ter), autoriciclaggio (648-ter.1). In pratica, viene previsto che il reato presupposto del reato di riciclaggio possa essere anche un reato colposo, cioè contravvenzionale punito con l’arresto; ciò mediante sostituzione della parola «delitto» con la dicitura «reato» e l’eliminazione della specificazione «non colposo» nell’ambito dell’autoriciclaggio. In particolare, in sintonia con le previsioni della direttiva, viene configurata l’ipotesi di uno dei reati finanziari allorché il fatto propedeutico al reato riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. In questi casi, la pena ascrivibile al reo andrà dalla reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6 mila in caso del reato di ricettazione. Previste, poi pene, da due a sei anni di reclusione e multa da 2.500 a 12.500 euro nei casi di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In situazione di autoriciclaggio, infine, la previsione è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro. Sono, inoltre, sempre previste anche in questi casi situazioni aggravanti nel caso di reato commesso nell’esercizio di attività professionali e riduzioni della pena (reclusione sino a tre anni e multa sino a euro 800) per la ricettazione nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione o se i beni provengono da delitto la cui pena della reclusione è inferiore nel massimo a cinque anni per il caso dell’autoriciclaggio.

Autoriciclaggio. Vengono modificate anche le disposizioni in tema di autoriciclaggio laddove fino ad oggi era prevista una distinzione in relazione alla circostanza che i reati presupposto (non colposi) prevedessero quali pene reclusioni pari o superiori a 5 anni o inferiori a tale limite (ex commi 1 e 2 dell’art. 648ter.1. In questo caso viene ora prevista una mera diminuzione della pena (rispetto alla reclusione da 2 a 8 anni) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La nuova previsione contempla la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Conclusioni. Le modifiche daranno adito alla punibilità dei reati contravvenzionali che fino ad oggi, quali reati colposi, non erano punibili ai fini antiriciclaggio. Non saranno probabilmente frequenti i reati di tal genere che potranno costituire «presupposto» ai reati sopra evidenziati (si può pensare ad esempio nell’ambito dell’autoriciclaggio dei proventi da vendita prodotti che nuociono alla salute ex art. 5 legge 283/1962) ma sarà la giurisprudenza dei prossimi anni a chiarire il rilievo pratico della novella.
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