L’INPS AI CONSULENTI DEL LAVORO: PRONTI A RESTITUIRE QUANTO ANTICIPATO DALLE AZIENDE
di Daniele Cirioli
In arrivo 42 milioni di euro a favore dei datori di lavoro. L’Inps, infatti, è in procinto di ricevere l’ok dal ministero del lavoro per il rimborso del tesoretto corrispondente a quanto anticipato ai lavoratori per la malattia Covid. A sollecitare il rimborso è stato il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in una lettera all’Inps a cui l’ente di previdenza ha risposto ieri lasciando intendere la prossima risoluzione della questione. Il rimborso riguarda le retribuzioni dei c.d. «giorni di carenza» di malattia, in genere i primi tre giorni, che di solito ricadono sul datore di lavoro, ma che il decreto Cura Italia ha posto, invece, sul bilancio dello stato per l’eccezionalità della pandemia. Una buona notizia riguarda il monitoraggio delle stesse malattie Covid avviato sugli UniEmens (denunce contributive mensili). Sempre su richiesta dei consulenti è in arrivo un’integrazione dell’Inps al messaggio n. 3871/2020 (si veda ItaliaOggi del 27 ottobre 2020) che faciliterà l’operazione a partire da settembre.

Tre casi di malattia.

La «malattia» ha trovato immediata disciplina nei primi decreti con le misure anti-Covid. L’art. 26 del dl n. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha esteso le tutele in base a tre diverse ipotesi:

«quarantena» (art. 26, comma 1) = equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico, sia per la quarantena con sorveglianza attiva sia con permanenza domiciliare fiduciaria e sia precauzionale. I periodi di quarantena, inoltre, sono esclusi dal raggiungimento del «comporto» (periodo massimo di assenze per malattia con diritto alla conservazione del posto);

«quarantena disabili» (art. 26, comma 2) = equiparazione a ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021, nei casi in cui non è possibile il ricorso al «lavoro agile», per i dipendenti con certificazione di condizioni di rischio della salute (disabili gravi, etc.);

«malattia Covid» (art. 26, comma 6) = i periodi ordinari di malattia accertata da Covid.

Paga tutto lo Stato.

Per tutti i predetti tre eventi di «malattia» legata al Covid, il Cura Italia (art. 26, comma 5) ha disposto che i relativi costi (a carico dei datori di lavoro e a carico Inps) siano posti a carico dello Stato nel limite di euro 663,1 mln per l’anno 2020.

Monitoraggio più facile.

Con messaggio n. 3871/2020, l’Inps ha dato il via libera ai datori di lavoro al conguaglio degli importi anticipati per conto dell’Inps per i tre eventi di malattia. Nulla ha disposto, invece, per il recupero delle retribuzioni dei giorni di carenza di malattia, di norma a carico dei datori di lavoro, ma anch’esse poste a carico dello Stato. In ragione della complessità delle istruzioni, i consulenti hanno chiesto all’Inps di “facilitare” la procedura di conguaglio, perché si tratta di informazioni “sensibili” (certificati di malattia) e remote. L’Inps ha accolto la richiesta: in un prossimo messaggio eviterà la necessità di rielaborare gli UniEmens già inviati dalle imprese e chiederà solo di “stornare” gli eventuali importi già conguagliati come malattia ordinaria (cioè non Covid) con i nuovi codici di monitoraggio per il Covid. Le nuove istruzioni saranno valide per le denunce da agosto (da inviare entro il 30 settembre) a dicembre 2021 (da inviare entro gennaio 2022).

Aziende a mani vuote.

La questione che resta aperta, ma su cui l’Inps ha mostrato ottimismo, riguarda il rimborso di circa 42 mln di euro alle aziende, relativi alle retribuzioni dei giorni c.d. di «carenza». La cifra, ipotetica, riguarda circa 200 mila lavoratori che hanno perso giorni di lavoro per il Covid (moltiplicata per tre giorni di carenza, per 7 ore di lavoro e per 10 euro di retribuzione media).

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