IL DL ISTITUISCE UN ELENCO AD HOC DI PROFESSIONISTI A SUPPORTO DEGLI IMPRENDITORI IN DIFFICOLTÀ

Nasce un nuovo elenco di professionisti esperti di crisi, ma questa volta l’intento è sano, come le imprese che potranno rilanciarsi grazie al negoziatore scelto nell’elenco stesso, che sarà tenuto presso ciascuna Cciia. A istituirlo è il decreto legge approvato dal Cdm del 5 agosto. Si tratta dell’elenco degli esperti che potranno aiutare, su richiesta degli stessi imprenditori, i soggetti iscritti nel registro imprese ma in squilibrio finanziario o difficoltà economico-finanziaria, che rischiano l’insolvenza. L’imprenditore avrà a disposizione una piattaforma telematica accessibile tramite le Cciia nella quale troverà utili informazioni per valutare il suo stato di crisi e le soluzioni possibili. Attraverso la piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel percorso, potrà ottenere tutte le notizie sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l’istanza di nomina dell’esperto. La piattaforma è previsto che conterrà un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che possa consentire a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l’effettiva perseguibilità del risanamento.

La nomina dell’esperto. Al fine di consentire l’individuazione dell’esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie, al momento del deposito dell’istanza di nomina, da presentarsi in via telematica e quindi riservata, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa. Si tratta di documentazione utile anche all’esperto nominato in quanto gli consentirà di valutare con sollecitudine, sentito l’imprenditore, la ragionevole perseguibilità del risanamento e di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l’impresa.

Il ruolo dell’esperto. L’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del test eseguito dall’imprenditore al momento dell’accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso. Il negoziatore non si sostituisce all’imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca della soluzione, facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa. Il negoziatore opera come consigliere del debitore e garante dei terzi, esprimendo giudizi sul percorso, sulle scelte dell’imprenditore e sulle soluzioni prospettate che non devono arrecare pregiudizio ai creditori. Il ruolo non ha nulla a che vedere con altre figure della legge fallimentare (l.f.) perché non è un attestatore indipendente che deve prendere le distanze dall’impresa e neppure un commissario giudiziale che deve vigilare e riferire al tribunale. La sua attività non è condizionata poi da norme che prevedono responsabilità penali come l’art. 236 bis l.f. per gli attestatori o come per i membri degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) ex dlgs 14/2019. L’indipendenza dell’esperto è assicurata dal meccanismo di designazione a cura di una commissione terza costituta da tre soggetti di nomina del tribunale, della prefettura e della Cciaa. La nomina, quindi, avviene al di fuori degli uffici giudiziari e il percorso, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale sulle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio dell’impresa. Il deposito della relazione porta all’archiviazione della composizione negoziata.

Quando sarà istituto l’elenco. Il dl prevede che l’elenco (art. 2) entri in vigore il 15 novembre e che un decreto dirigenziale del ministero della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dl, detti le specifiche anche in ordine al possesso della formazione dei professionisti. Quindi, entro il 15 novembre l’elenco potrà essere approntato. I professionisti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione dimostrando i presupposti e le esperienze maturate, come richiesto dall’art. 3 co. 5 del dl. L’art. 3, comma 3, del dl stabilisce i presupposti per l’iscrizione dei professionisti che dovranno essere dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza nella gestione delle crisi e almeno 5 anni iscrizione al relativo albo. Potranno essere iscritti anche altri soggetti con esperienze manageriali nella crisi d’impresa. Tutti dovranno avere maturato specifica formazione professionale.

Un compenso calmierato. Il dl prevede una specifica disciplina dei compensi dei consulenti stragiudiziali nella crisi d’impresa, cioè i negoziatori, ed un tetto minimo e massimo degli stessi. Una scelta coerente con la situazione di crisi generale che richiede la riduzione dei costi e la certezza della spesa per le imprese in difficoltà; sì da evitare che la crisi possa divenire terreno per ridurre l’attivo disponibile ai creditori a vantaggio di chi deve avere uno spirito collaborativo e aiutare l’impresa ad uscire dalla palude dei debiti. Il rischio potrebbe essere che professionisti più esperti ritengano meno appetibile il ruolo di negoziatore. Ciononostante, l’art. 16 del dl stabilisce alcune deroghe e criteri di adeguamento dei compensi in situazioni particolari.

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