Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro ben può essere chiamato a rispondere del debito tributario, salvo rivalsa interna nei confronti dei contraenti, anche il notaio stesso rogante un atto di compravendita, nella sua veste di responsabile d’imposta. È quanto ha osservato con la sentenza n. 469/03/2019 la Ctp di Pavia, depositata lo scorso 8 novembre. Un contribuente esercente la professione di notaio impugnava un avviso di liquidazione notificatogli telematicamente dall’ufficio territoriale di Pavia e relativo al contestato versamento, avvenuto soltanto parzialmente, dell’imposta di bollo, di registro ed ipotecaria, relativamente a un contratto di compravendita da lui redatto e registrato.
La Ctp ha però rigettato il ricorso del professionista spiegando che lo stesso, nella sua veste di sostituto d’imposta con ruolo di garanzia, a rafforzamento della pretesa fiscale imposto ex lege, pretesa che, comunque, lega le sole parti contraenti, contribuenti effettivi, può essere legittimamente chiamato ad assolvere il tributo essendo «responsabile d’imposta» in una situazione di solidarietà passiva con le parti. Nei confronti di queste, tuttavia, gli è consentito esercitare la rivalsa per l’intero ammontare di quanto, eventualmente, sia stato in primis lui chiamato a rispondere dinanzi all’erario, rispetto al quale contribuenti “di fatto” resteranno comunque le parti contraenti dell’atto da lui rogitato. Il notaio, continua la Ctp richiamando autorevole Cassazione (Cass. 12755/2016), pur essendo coinvolto nell’operazione di stipula del contratto, non realizza alcun presupposto impositivo, nel caso di specie il trasferimento di ricchezza, pertanto non è legittimato a chiedere alcun rimborso all’amministrazione, ma soltanto ad agire nei confronti delle parti.

La sua veste di responsabile d’imposta, sancita ai sensi dell’art. 64 del dpr n. 600/73, e l’obbligo di liquidazione e pagamento dell’imposta previsto ex art. 57, dpr 131/86, implicano un affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti, contribuenti sostanziali, ma la solidarietà tra questi e il professionista non è paritetica ma secondaria, potendo quest’ultimo rivalersi nei loro confronti dell’intero tributo assolto. Egli è pertanto coinvolto soltanto a fini di facilitazione della riscossione del tributo, ma obbligati al pagamento restano le parti sostanziali dell’atto, potendo, semmai, il notaio, esercitare il diritto al rimborso solo nell’ipotesi limite in cui lo stesso sia chiamato a corrispondere una somma eccedente al dovuto.

Nicola Fuoco

(…) «Il Notaio è chiamato ad assolvere, in qualità di “responsabile di imposta”, l’obbligo di pagare il tributo costituendosi così una solidarietà passiva con i contribuenti effettivi nei confronti dei quali gli è consentito di “esercitare la rivalsa” per l’intero ammontare di quanto pagato. Al Notaio spetta, quindi quale primo interprete della normativa vigente, la liquidazione dell’imposta e il suo pagamento. Ciò sempre nell’interesse ed in luogo dei contribuenti – parti contraenti dell’atto al quale la tassazione è riferita.(…)

Come detto, si tratta di affermazioni più volte ribadite da questo Collegio di legittimità il quale ha avuto modo di rimarcare l’estraneità del notaio dal rapporto tributario propriamente detto, e la riferibilità del suo obbligo ad una figura (responsabile d’imposta) concepita al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale creando centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono garanti con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi» (Cass. 19172/04, 16390/02, 9439/05 e 9440/05). Più recentemente, (Cass. ord. n. 5016 del 12/03/2015) ha affermato che: «In tema di imposta di registro il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica (…) è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del dpr 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione». Il Notaio opera quale «mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario» e obbligato in solido con i contraenti quale fideiussore ex lege per il pagamento dell’imposta, al solo fine di facilitarne l’adempimento (Cass. 4954/06 cit.), senza che ciò infici la regola generale fissata dall’art. 57 dpr 131/1986, secondo cui «i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto» (Cass. 18493/10). La legittimazione del Notaio deriva soltanto nel caso in cui la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti, «per cui è ovvio che il medesimo abbia interesse diretto e, conseguentemente, sia legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa essere più discussa né nell’an né nel quantum; (…). Pertanto in conclusione il Notaio, sempre legittimato alla rivalsa interna per tutto quanto da lui pagato per conto dei contraenti, è legittimato ad ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria di quanto pagato in eccesso; tanto per l’imposta di registro quanto, ex art. 11 dlgs 347/90, per l’imposta ipotecaria e catastale». (…)

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