Maurizio Finocchio
In caso di recesso unilaterale del committente del contratto d’appalto, grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate.
È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020.
La vicenda è quella, tipica, di un condominio che, dopo aver commissionato ad un’impresa lavori di manutenzione straordinaria, ha esercitato, unilateralmente, il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., a ciò conseguendo, come prescritto dalla lettera predetta norma, la richiesta dell’appaltatore di corresponsione di un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno (c.d. lucro cessante).
Nelle fasi di merito, l’appaltatore aveva visto accolta la sola domanda di indennizzo per lucro cessante (ritenendosi viceversa non provate né l’organizzazione del cantiere, né le spese sostenute per l’esecuzione del contratto), con determinazione della somma dovuta secondo un criterio equitativo individuato nel 10% del corrispettivo imponibile dell’appalto, applicandosi in via analogica la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Per i giudici di merito, infatti, anche in mancanza di prova, da parte dell’appaltatore, del mancato guadagno, è comunque notorio che la parte contrattuale che subisce l’interruzione di un rapporto in essere, venga privata dell’utile che dall’esecuzione di contratto le sarebbe derivato, a meno che il committente che recede non dimostri il c.d. aliunde perceptum, e cioè che l’impresa abbia reperito un contraente sostitutivo in modo da garantirsi in ogni caso un guadagno alternativo.
Nel caso di specie, quindi, è stata ritenuta certa, in sede di merito, l’esistenza di un pregiudizio da mancato guadagno sulla scorta di un fatto notorio, posto che il condominio committente non ha provato che l’impresa, dopo la revoca dell’incarico, sia riuscita a reperire altri clienti in modo da impiegare comunque le proprie risorse produttive e procurarsi un guadagno pari o sostanzialmente equivalente a quello che le sarebbe derivato dalla esecuzione del contratto. Il condominio è stato così condannato al risarcimento del danno nei termini anzidetti.
Non hanno però condiviso tale argomentazione i giudici della Cassazione, aditi dal condominio, ritenendo la decisione di merito in contrasto con un consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale invece, in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, grava comunque sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate. Tale utile è ordinariamente costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, con relativa allegazione processualmente a carico dell’impresa. Secondo i giudici di Piazza Cavour resta tuttavia salva, per il committente, la facoltà di provare, per contrastare la pretesa, che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero che gli ha procurato vantaggi diversi (aliunde perceptum).
La Corte distrettuale è, dunque, incorsa in errore affermando che l’esistenza del pregiudizio da mancato guadagno opera «automaticamente» a beneficio dell’appaltatore tutte le volte che il committente non provi il c.d. aliunde perceptum. L’indennizzo in parola si applica solo se l’appaltatore lo provi, come dianzi illustrato, e a meno che il committente non dimostri che invece, malgrado il recesso, l’impresa ha riallocato le sue risorse in altro incarico.
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