Pagina a cura di Andrea Mascolini
Garantire gradatamente l’interesse pubblico con la richiesta di adeguamento dei massimali di polizza assicurativa. E’ questo l’obiettivo che persegue il decreto semplificazione nella condivisibile disposizione che affronta il tema delle copertura assicurative da presentare in sede di gara.
La materia viene rivista nell’ambito di una modifica dell’articolo 83 comma 4, lettera c) del codice appalti il quale prevede che, ai fini della partecipazione degli operatori economici a procedure per l’affidamento di servizi o fornitura, le stazioni appaltanti possano richiedere il possesso di «un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali», come (in potenziale e facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) strumento dimostrativo di capacità economica e finanziaria.

Il punto centrale è quello della adeguatezza della copertura che, si nota nella relazione, vale sia in relazione ai massimali risarcitori divisati con le imprese assicurative, ma anche con riguardo alle eventuali limitazioni «dal basso» della relativa responsabilità (franchigie).

La genericità dell’attuale previsione recata dalla lettera c) del comma 4 dell’articolo 84 ha dato luogo alla prassi delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara la produzione, unitamente alla domanda di partecipazione, di polizze assicurative di importo commisurato al valore dell’appalto, con un effetto di selezione del mercato di non poco momento.

In particolare è accaduto che molti operatori economici, già in possesso di polizze assicurative contro i rischi professionali, sono stati costretti a stipularne delle nuove ai soli fini della partecipazione alla gara e questo anche nella condizione di non sapere se alla conclusione della gara sarebbero stati aggiudicatari. Tale necessità è derivata dal fatto che quelle possedute non risultavano adeguate, come massimale, alle prescrizioni del bando di gara.

Da queste premesse scaturisce quindi la nuova disposizione con la quale si specifica che l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità; in relazione, poi, alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

Questa modifica recepisce in particolare quanto aveva segnalato il Tar Brescia, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 282 che aveva sostenuto l’opportunità di un approccio graduale e progressivo, anche per garantire «il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione».
Così argomentando il tar aveva infatti ritenuto il livello «adeguato» di copertura assicurativa potesse essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali.

Pertanto, un nuovo contratto di assicurazione sarebbe elemento oneroso per i concorrenti, del tutto superfluo nel corso della gara. Viceversa assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l’interesse pubblico all’immediato avvio del servizio o della fornitura.

Dal lato dei concorrenti, questo significa che l’esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa.

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