Ad affermarlo la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 23940 del 13 agosto 2020

di F. Sulis

La recente sentenza della Suprema Corte ed il caso esaminato

Sulla rilevanza penale di copie false si è più volte espressa la Suprema Corte: molteplici sono stati gli orientamenti e vari i contrasti, fino al recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 35814 del 28.03.2019), argomento che abbiamo trattato anche in un precedente articolo dal titolo: La falsa copia di un atto pubblico in realtà inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.

Il tema, tuttavia, appare tutt’altro che superato e gli ermellini sono, infatti, nuovamente stati interpellati sul punto: solo poche decine di giorni fa, con sentenza n.  n. 23940 depositata il 13.08.2020, la Seconda Sezione Penale della Cassazione ha annullato una sentenza di condanna, che alla copia oggetto di contestazione aveva attribuito un differente valore.

Gli ermellini hanno, in particolare, sottolineato che la condotta di colui che ha prodotto la copia falsa ha rilevanza penale se il soggetto abbia compiuto anche una attività di contraffazione, che incida materialmente sul documento prodotto, “attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente”.

All’opposto, dunque, non avrà rilevanza la produzione di un documento che non sia confondibile con l’originale, ferma restando l’eventuale configurabilità di reati differenti, come ad esempio la truffa, posti in essere attraverso l’uso della copia in questione.

Così, infatti, nel caso posto all’attenzione della Cassazione l’imputato era stato condannato per aver effettuato prelievi abusivi di carburante agricolo, usando la copia del libretto personale U.M.A. (ovvero libretto “Utenti Motori Agricoli”, attraverso cui vengono assegnati gasolio e benzina ad accisa ridotta da impiegare nei lavori agricoli) di altro soggetto.

Con riguardo a tale condotta il Tribunale di Taranto prima e la competente Corte di Appello poi avevano ritenuto sussistente sia il reato di truffa, aggravata dalla rilevante entità del danno (art. 640, 61 n. 7 codice penale), sia quello della falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, commessa da privato (art. 477, 482 codice penale), con l’aggravante prevista dall’articolo 61 n. 2 del codice penale (ovvero aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato).

Secondo i giudici, in particolare, l’operazione posta in essere dall’imputato era andata a buon fine perché il soggetto cui era stato presentato non si era reso conto del fatto che il libretto presentatogli fosse una riproduzione di quello originario, intestato ad un diverso soggetto e che proprio l’uso da parte di un soggetto diverso da colui che era il legittimo detentore avrebbe ruolo centrale nella sussistenza del reato.

Nella sentenza della Corte territoriale si leggeva, infatti, che:  “l‘esistenza di un documento originale di riferimento, intestato a un altro soggetto, in uno con l’utilizzo della copia in luogo dell’originale da parte di un abusivo possessore della stessa, sì da sorprendere il soggetto al quale il documento era stato presentato tanto in ordine all’originalità quanto in ordine all’identità o quanto meno, alla legittimità del possesso del suo portatore, evidenzia l’avvenuta lesione del diritto tutelato dalle norme incriminatrici”.

Lasciando da parte le contestazioni ed argomentazioni inerenti il reato di truffa e ponendo l’attenzione sulla fattispecie in esame, la difesa dell’imputato nel ricorrere per Cassazione ha eccepito che l’elemento rilevante del reato di falso non è l’appartenenza o intestazione del documento in capo all’agente, quanto piuttosto l’utilizzo della copia spacciata come originale: circostanza non credibile per la conformazione e consistenza dell’originale del libretto U.M.A., non confondibile, per di più da un esperto del settore, con un foglio in fotocopia, privo di una copertina, nonché delle firme e dei timbri in originale relativi ai precedenti prelievi.

Gli ermellini hanno sul punto accolto le argomentazioni della difesa, rilevando che nel caso di specie la copia prodotta non era confondibile con l’originale del libretto U.M.A., sottolineando che per assumere rilevanza la copia falsa deve avere una parvenza di originalità e richiamando anche i principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 35814 del 28.03.2019.

Il precedente: il valore delle fotocopie per le Sezioni Unite della Cassazione

Come detto, sul tema ora in esame assume particolare rilievo la precedente sentenza delle Sezioni Unite. Pur richiamando per un approfondimento sul punto al precedente articolo pubblicato, si ritiene opportuno richiamare i principi ivi affermati dagli ermellini.

La Suprema Corte ha in particolare affermato che:

  • è sanzionabile la contraffazione quando «…la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guida, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti di terzi l’esistenza di un originale conforme»;
  • il criterio di riferimento è oggettivo, poiché si richiede che il documento prodotto abbia «una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente»
  • «deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto originale […] perché l’intervento falsificatorio […] assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita…».

Sulla scorta delle argomentazioni esposte, dunque, le Sezioni Unite hanno concluso che: «La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale».