IL VOSTRO QUESITO

In riferimento alla polizza X albergo è sorta contestazione sulla rct parcheggi clausola art. 3.6.4 Veicoli dei clienti. Fino ad alcuni giorni fa venivano sempre pagati i danni alle autovetture nelle pertinenze dell’albergo adibite a sosta e parcheggio, ora le cose sono cambiate e vorrei sapere se ha ragione il cliente danneggiato o la compagnia.

L’ESPERTO RISPONDE


Premettiamo che non si discute se abbia ragione il danneggiato, ma se l’assicurato può essere manlevato ai sensi delle condizioni di assicurazione. Questo, anche per precisare che siamo in presenza di una garanzia di responsabilità civile e non indennizzo diretto per danni ai beni e che pertanto la logica risarcitoria richiede la necessaria ricorrenza della colpa dell’assicurato nella causazione del danno al danneggiato.

Atteso che il veicolo è di proprietà o comunque in uso ad un ospite della struttura alberghiera, che detto veicolo è custodito presso un’area di pertinenza dell’albergo, ne consegue che ci troviamo in presenza di un rapporto contrattuale di deposito tra l’albergatore e l’ospite.

Ne disciplina il regime di rapporto l’articolo 1766 del codice civile.

Non è invocabile dal danneggiato il regime di responsabilità presunta dell’albergatore di cui agli articoli 1783 e 1784 del codice civile, in quanto l’articolo 1785 quinquies limita l’applicazione delle predette responsabilità ai veicoli, alle cose in essi contenute ed agli animali vivi.

Sancita la vigenza di questo regime di responsabilità, passiamo ad esaminare se le condizioni di assicurazione ne prevedono l’applicabilità della garanzia.

La documentazione ricevuta non è completa, ne si può disporre di copia di denuncia del sinistro e della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato atteso che questi risulterebbe dai commenti non identificato e il fatto non accertato.

Tuttavia è presente una comunicazione scritta datata 22 novembre in cui viene motivata la ragione della compagnia circa la reiezione del sinistro. Le ragioni addotte non sono plausibili, infatti poco interessa se il danno è stato causato da un altro soggetto nel movimentare un altro veicolo. Le condizioni di assicurazione non escludono il tipo di evento e la responsabilità è totalmente in capo all’assicurato in virtù del contratto di deposito instaurato con il proprio ospite.

Detto contratto non deve risultare da effetti documentali, ma si instaura semplicemente in ragione della predisposizione dell’area nelle disponibilità degli ospiti, ancorchè questa sia prestata gratuitamente. Il depositario deve rispondere del bene usando la diligenza del buon padre di famiglia, ma tale comportamento si deve intendere in ragione della diligenza da tenersi verso cose di terzi.

Consigli quindi i propri uffici competenti di rivedere la loro posizione ammettendo la risarcibilità dell’evento attesa la responsabilità del depositario (assicurato) e la previsione di copertura dell’evento accaduto, ferma applicazione del limite di indennizzo e di scoperto previsti in polizza.