Anche se sembra collocato molto più lontano nel tempo sono passati solo due anni da quella fatidica mattina. Forse perché non siamo abituati a veder realizzate opere monumentali così rapidamente. Considerando che la storia d’Italia è segnata da ricostruzioni mancate se non lunghe interi decenni. Ma in tutto questo tempo i parenti delle vittime sono stati risarciti? Come? E secondo quali criteri? Lo abbiamo chiesto l’Avv. Francesco Napolitano, esperto in risarcimento danni alla persona a seguito di sinistro, per sapere come sia stato possibile stabilire il valore di ogni congiunto.

Martedì 14 agosto 2018. Mentre su Genova imperversa un violento nubifragio, alle 11:36 crolla il tratto di 250 metri del Ponte Morandi che passa sopra il Polcevera e l’antistante zona Industriale. Tra gli automobilisti in transito e i lavoratori della sottostante piattaforma ecologica alla fine le vittime saranno 43. Come il numero dei piloni che sostengono il nuovo ponte San Giorgio aperto al traffico dalle 22:00 del 4 agosto 2020. Quasi a suggerire metaforicamente che il loro sacrificio, anche se atroce, non è stato vano.

Risarcimenti ai parenti delle vittime del Ponte Morandi

Come riporta l’Articolo di Repubblica di un anno fa: «Su 205 famigliari di coloro che morirono precipitando dal viadotto il 14 agosto del 2018, la quasi totalità – siamo attorno al 95% – ha accettato il risarcimento proposto da Aspi Autostrade per l’Italia e in questo modo, come stabilisce il codice di procedura, non potrà più costituirsi parte civile in aula. Complessivamente fino ad oggi Autostrade per l’Italia ha distribuito 60 milioni di euro ai famigliari della vittime.»  Il risarcimento avviene dietro la firma di un atto in cui: «le parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e confidenziale il presente accordo e a non divulgarne il contenuto con alcun mezzo e per alcuna ragione o titolo salve documentate esigenze di giustizia…».

Avvocato Napolitano, attraverso quale sistema sono stati risarciti i parenti delle vittime? E come è stato possibile attribuire alle rispettive perdite un valore economico?

Stando ai dati attualmente in possesso, Autostrade per l’Italia ha distribuito 60 milioni di euro ai familiari delle vittime, servendosi, per la liquidazione del risarcimento, delle c.d. “Tabelle di Milano” datate 2018, diffuse il 14 marzo 2018 dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. (Leggi l’articolo dedicato alle Tabelle dell’Osservatorio) L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano è un organismo informale operante presso gli uffici giudiziari milanesi al quale partecipano avvocati, magistrati togati e non, funzionari, medici legali, professori e tirocinanti, impegnato nella raccolta e nella elaborazione di prassi comuni in materia di processi civili al fine di assicurare un certo grado di prevedibilità delle decisioni e, in definitiva, di accelerare la definizione dei procedimenti. Tra le sue funzioni si annovera anche la redazione delle c.d. Tabelle di Milano.

FASE FINALE DELL’ABBATTIMENTO DI PONTE MORANDI, ESPLOSIONE
Cosa sono le Tabelle di Milano?

Le Tabelle di Milano sono il parametro più riconosciuto e utilizzato dalla giustizia italiana per la monetizzazione del danno non patrimoniale derivante da lesione allintegrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale. A questo punto giova distinguere le varie voci di danno, in modo da mettere a fuoco al meglio quelle che le Tabelle hanno lo scopo di regolare.

Si distinguono tradizionalmente due tipi di danno:

  • Patrimoniale: il danno patrimoniale corrisponde al danno di natura meramente economica. Si suddivide a sua volta in danno emergente, consistente in una effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato, e lucro cessante,che si concretizza nel mancato guadagno del soggetto leso.

Tra le vittime di cui si è fatta menzione, ad essere state risarcite a titolo di danno patrimoniale sono state, ad esempio, le attività commerciali rimaste isolate nella zona rossa, o quegli esercizi che si sono visti privati del proprio consueto pacchetto di clientela e non hanno potuto portare avanti (o hanno visto significativamente ridursi) la propria attività economica a causa di complicazioni derivanti in modo diretto o indiretto dal crollo.

  • Non patrimoniale, cioè il danno che il soggetto soffre a seguito di lesioni all’integrità fisica e psichica, lesioni che danno diritto a un risarcimento nei casi previsti dall’art. 2059 c.c..

Il giudice, nel liquidare il danno, opera una valutazione c.d. “equitativa”, per cui sarà possibile che il danno non patrimoniale si sommi al danno patrimoniale. Ad esempio ciò si verifica quando la vittima, prima del sinistro, contribuiva alle esigenze di sostentamento della sua famiglia con la sua attività lavorativa, e tale attività gli sia impedita a seguito dell’infortunio.

Le voci che rientrano nella categoria di danno non patrimoniale sono quelle di:

  1. danno biologico che, come definito dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, coincide con la “lesione temporanea o permanente allintegrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica unincidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nella nozione vengono normalmente ricompresi i danni fisici e psicologici;
  2. danno morale, ossia la sofferenza conseguente ad aver subito un fatto illecito, sofferenza che può essere sia transitoria sia permanente. A proposito del danno morale, che qui interessa particolarmente, la Corte di Cassazione, per evitare il rischio di una definizione eccessivamente soggettiva, stabilisce che lo stesso possa essere liquidato solo nel caso in cui sussistano contestualmente la prova del danno e la lesione di un diritto tutelato dalla costituzione o comunque di un bene essenziale della vita;
  3. danno esistenziale, o compromissione della qualità di vita della vittima, che può consistere in qualsiasi tipo di compromissione delle più varie sfere di attività del danneggiato. Nella fattispecie in esame, un esempio particolarmente calzante è il patimento sofferto dagli sfollati. In questo caso il pregiudizio non si limita a integrare un danno di natura patrimoniale, ma ricomprende anche lesioni di natura c.d. esistenziale, per l’inevitabile stravolgimento delle abitudini di vita dei danneggiati, alcuni perché rimasti del tutto privi di un’abitazione, altri in quanto versavano in evidenti condizioni di difficoltà lavorativa.

Qual è la caratteristica innovativa delle Tabelle di Milano del 2018, e perché sono state scelte come parametro in questa sede?

La principale novità dell’ultima edizione delle Tabelle di Milano consiste nell’elencare e differenziare ben quattro tipologie di danno non patrimoniale, consentendo alla giurisprudenza di utilizzare nuovi criteri orientativi per la relativa liquidazione.

Tra le nuove tipologie di danno non patrimoniale, ad oggi si annoverano anche i danni non patrimoniali:

  1. da lesione del bene salute definito da premorienza”, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha subito una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda per causa differente dalla lesione originaria. In tal caso, quando la morte del soggetto sopravvenga prima della liquidazione del pregiudizio, il danno viene liquidato in relazione a un “intervallo” (per questo viene talvolta definito “danno biologico intermittente”) La prova di tale danno va parametrata, pertanto, all’intervallo temporale che intercorre tra i due eventi. Il parametro adottato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile è identificato nel rapporto tra il risarcimento annuo mediamente corrisposto in conformità alle  tabelle ordinarie e l’aspettativa di vita media;
  2. c.d. terminale”, quando il decesso del danneggiato si verifica soltanto una volta decorso un “apprezzabile” lasso di tempo rispetto alle lesioni riportate, così come definito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 15350 del 22 luglio 2015. Il danno terminale, a partire dalle sentenze gemelle delle SS.UU. 26972/3/4/5 dell’11/11/08, ricomprende ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, inclusi i c.d. danno biologico terminale, quello da lucida agonia o da morale catastrofe. È necessario che la sofferenza non si protragga per un tempo troppo esteso (non più di 100 giorni) e che la vittima sia cosciente della propria condizione;
  3. da “diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”;
  4. da responsabilità aggravata” della parte in un giudizio, secondo i nuovi criteri delineati per la liquidazione ex articolo 96, III comma, c.p.c., che riguarda i casi di mala fede nello svolgimento dell’attività difensiva in giudizio.
Come si calcolano concretamente i danni da invalidità permanente e da perdita di un familiare, rimasto vittima del crollo?

Per mezzo delle Tabelle di Milano è possibile identificare il valore base corrispondente ad ogni punto di invalidità (da 1% a 100%) commisurato all’età del danneggiato, e di definire in che misura possono essere applicati eventuali correttivi e maggiorazioni. In altre parole, il criterio tabellare (o punto variabile) vede la liquidazione del danno avvenire per mezzo del c.d. “valore punto”, che andrà ad aumentare in base alla percentuale di invalidità.

Attraverso questo meccanismo, ad ogni punto di invalidità viene attribuito un certo valore monetario, che viene diminuito oppure aumentato a seconda dell’età del danneggiato. La ratio di questo meccanismo è quella di assicurare omogeneità risarcitoria evitando sperequazioni o duplicazioni.

Il risarcimento per il danno derivante dalla morte di una persona rimasta uccisa in occasione del disastro spetta a tutti i familiari o congiunti, anche a chi non aveva un rapporto di convivenza con la vittima e, al ricorrere di determinati presupposti, anche a chi non era sposato.

Le Tabelle di Milano del 2018 apportano novità anche in tema di riferimenti economici per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:

  1. in caso di morte del congiunto, spetta a ciascun genitore, a ciascun figlio e a ciascun coniuge non separato un risarcimento compreso tra 165.960,00 € e 331.920,00 €;
  2. le stesse previsioni sono estese in favore del convivente di fatto sopravvissuto;
  3. in favore del fratello del defunto e del nonno per la morte del nipote, invece, il risarcimento varia da 24.020,00 € a 144.130,00 €.

Va precisato, tuttavia, che l’importo è soggetto a personalizzazione in base alle circostanze. Tale personalizzazione, è bene precisarlo, opera solo in aumento.

 

Quando ricorre la personalizzazione del danno, e dunque del risarcimento?

Come recentemente deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, la personalizzazione non è mai un automatismo, ma è subordinata alla sussistenza di particolari circostanze nel caso concreto, tali da superare le ordinarie conseguenze che la liquidazione tabellare forfettizza. In questo senso, il risarcimento potrà subire variazioni in aumento tutte le volte in cui ricorrano conseguenze anomale, eccezionali e peculiari, tali da giustificare la fuoriuscita dal parametro tabellare “ordinario”.

Nell’accertare la lesione e attribuirle un corrispondente economico, il giudice dovrà analizzare congiuntamente tanto il danno morale, cioè il vero e proprio patimento personale, corrispondente anche alla vergogna, alla disistima, alla paura o alla disperazione, quanto il danno dinamico-relazionale, in altre parole quello che verrà a incidere su tutte le relazioni di vita instaurate dal soggetto danneggiato.

La Suprema Corte ha inteso considerare il danno alla salute come danno dinamico-relazionale, al fine di evitare una vera e propria duplicazione del quantum del risarcimento.

Le conseguenze peculiari del caso concreto, pertanto, consentiranno la fuoriuscita dai parametri tabellari solo e soltanto se il pregiudizio sofferto dalla vittima sarà superiore alla media. In tal caso, la liquidazione di tali conseguenze eccezionali e anomale richiederà la prova concreta del maggior pregiudizio patito.

Qualunque conseguenza, seppur gravissima, che rientri nelle “conseguenze comuni” del danno patito, postulerà la sola sussistenza dell’invalidità, ma non potrà giustificare una liquidazione maggiorata (così anche Cass. Civ., sez. III, sentenza 21/09/2017 n° 21939).

La Suprema Corte afferma infatti che il pregiudizio specifico si distingue da quello ordinario per “l’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità”.

A titolo esemplificativo, si pensi al danno riportato a un ginocchio da un calciatore di serie A, piuttosto che allo sfregio sul volto subìto da una modella, o ancora all’amputazione di una falange ai danni di un pianista.

In questi casi risulta chiaro che le caratteristiche di vita connesse, ad esempio, alla peculiare attività lavorativa degli aventi diritto, siano tanto anomale ed eccezionali da giustificare un risarcimento maggiorato e personalizzato, parametrato all’entità del pregiudizio sofferto.

In sostanza, è necessario provare la lesione di interessi concretamente riferibili all’esperienza personale del soggetto danneggiato, e che questi interessi possano dirsi costituzionalmente rilevanti in relazione al normale svolgimento della vita di una persona e alle sue abitudini di vita.

La percentuale massima di aumento di personalizzazione è fissato al 50% per i danni c.d. micro-permanenti (fino a 9 punti percentuali), ma la percentuale massima di aumento diminuisce di un punto percentuale all’aumentare del grado di invalidità del danneggiato, e si stabilizza al 25% per le invalidità pari o superiori a 34 punti.

Il risarcimento in sede civile è dunque la strada più auspicabile?

Considerando i tempi della giustizia civile italiana, per cui il nostro Paese è tristemente noto, sembra doversi concludere che in casi come quello in oggetto sia il processo penale la sede più efficace per tutelare gli interessi dei danneggiati o dei loro familiari avanti diritto.

Lo strumento processuale di cui potranno servirsi i soggetti titolati sarà quello della costituzione di parte civile, vale a dire l’esercizio delle richieste risarcitorie all’interno del processo penale, istruito dalla Pubblica Accusa al fine di accertare i fatti e le relative responsabilità penali, così sgravando i danneggiati da una grossa parte degli oneri probatori che incomberebbero su di loro in un giudizio civile, oltre che dei relativi costi.

Ciò nonostante, come già accennato, poiché gran parte dei familiari delle vittime ha già accettato il risarcimento proposto da Aspi Autostrade per l’Italia, è assai probabile, per non dire certo, che nelle transazioni sia stata pattuita la rinuncia alla facoltà di costituirsi parte civile nell’instaurando procedimento penale.

Oltretutto, la scelta del procedimento penale risulterebbe preferibile anche in un’ottica di stretta convenienza in termini di quantum risarcitorio. La Corte di Cassazione  (Cass. Civ., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601) ha infatti recentemente affermato la compatibilità dei danni punitivi con l’ordinamento italiano, consentendo la liquidazione di risarcimenti anche due o tre volte superiori quelli calcolati secondo le Tabelle milanesi.

Si tratta dei c.d. “punitive damages”, istituto mutuato dal sistema statunitense attraverso il quale, qualora dovesse essere accertato, in sede di giudizio penale, che i responsabili del disastro abbiano operato in mala fede, con colpa grave, e trascurando il rischio di sinistro senza adottare gli adeguati correttivi in tempi consoni, sarà possibile per il giudice penale liquidare alle vittime un vero e proprio maxi-risarcimento.

Ciò che si auspica, in conclusione, è che i tempi della giustizia penale siano sufficientemente celeri da consentire il risarcimento in sede processuale delle vittime che non hanno ritenuto di accettare offerte transattive, e che restano in attesa che la liquidazione del danno venga operata in sede processuale. La speranza è rafforzata anche dalla recentissima dichiarazione del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, che in un’intervista della scorsa settimana rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, ha affermato: “è un nostro obiettivo evitare che lindagine sul ponte si concluda con una denegata giustizia: è inaccettabile, soprattutto in vicende delicate come questa”.