Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

Le due big italiane del credito, Intesa Sanpaolo e Unicredit, «sentono la loro italianità» in maniera molto diversa: secondo i dati aggiornati a fine 2018, per la banca di piazza Gae Aulenti il nostro paese incide per il 49% dei ricavi, mentre in Ca’ de Sass la quota è al 79,8%. In futuro, considerato il panorama economico mondiale, diventerà molto difficile per tutte le banche aumentare i ricavi. I due campioni italiani devono dunque attrezzarsi per competere su mercati globali. A questa conclusione è arrivata la Uilca in uno studio che confronta i dati patrimoniali ed economici degli ultimi tre anni realizzati da Unicredit e Intesa, le cui scelte aziendali, pur condividendo l’obiettivo di incrementare l’utile, sono state molto diverse.
Pronto il modello del Garante della privacy per la segnalazione dei data breach e cioè degli incidenti, informatici e no, da cui sia derivata una violazione dei dati personali. Si pensi a virus informatici, ricatti digitali o anche a smarrimenti o furti di computer e dispositivi portatili e così via. Il modello è allegato al provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, che sostituisce integralmente tutti i precedenti provvedimenti in materia (si pensi, ad esempio, a quelli per la sanità, p.a., banche e telecomunicazioni, biometria). Sono interessati tutti gli operatori, privati e pubblici, che trattano dati, mentre in passato solo alcune categorie dovevano notificare al Garante i data breach. Vediamo, dunque cosa prevede il modello aggiornato al regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).
Niente copertura assicurativa per i professionisti sanitari inadempienti sulla formazione obbligatoria. Il lavoratore che non ha regolarmente assolto all’obbligo formativo potrà subire il diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore e, quindi, trovarsi senza copertura assicurativa. In questo caso, sarà lui a dover risarcire un’eventuale danno procurato al paziente. È quanto prevede lo schema di decreto sul «regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche private e per gli esercenti le professioni sanitarie». Il decreto attua una disposizione della cosiddetta «legge Gelli» (legge 24/2017) che, all’articolo 10 comma 6, prevedeva come entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017), il Mise avrebbe dovuto emanare il provvedimento con i requisiti minimi delle polizze. Saranno concessi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i vari accordi già raggiunti.
I docenti e i non docenti, che andranno in pensione anticipata dal prossimo 1° settembre per effetto della cosiddetta quota 100, non potranno cumulare la pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo compreso tra il 1° settembre prossimo e il termine a partire dal quale matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia. Lo ha fatto sapere l’Inps con la circolare 117 dell’8 agosto scorso.
Il divieto non vale se l’altro reddito non supera i 5 mila euro e non vale nemmeno per il periodo precedente al 1° settembre 2019. Per esempio, se un docente in servizio svolge attualmente la professione di avvocato, il divieto di cumulo inizia a dispiegare effetti solo dal prossimo 1° settembre e vale su base annua. E quindi il limite dei 5mila euro assume rilievo solo ed esclusivamente per i redditi percepiti per effetto dell’esercizio della professione forense nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2019.

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  • “Ma attenzione all’uso improprio di questi dati”
Michele Colajanni, uno dei nostri maggiori esperti di sicurezza informatica, direttore del CyberLab all’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del Centro Studi e Ricerche sul Cyber Crime del Ministero degli Interni, lo sostiene da anni: ci stiamo avventurando in un mondo iper connesso senza capire minimante i rischi che questo comporta. «Gli oggetti smart, compresi quelli per i neonati, raramente vengono progettati pensando alla sicurezza», spiega. «E poi non sappiamo che fine fanno i dati che vengono raccolti da chi li produce, da chi gestisce il servizio, da chi ha prodotto la tecnologia che usano». Di fatto, nel giro di qualche anno, diverse compagnie avranno in mano una notevole quantità di informazioni sui bambini piccoli che poi verrà sfruttata per fini diversi. Non necessariamente in modo fraudolento o dannoso. Standard di sicurezza elevati significano un costo di produzione maggiore, invece il prezzo deve essere sempre più basso. Di conseguenza si taglia dove si può, e alla fine sul mercato arriva un prodotto che è facilmente accessibile anche dall’esterno. Stiamo fornendo dati a tutti e così facendo apriamo la porta a due minacce molto concrete: violazione della privacy su scala globale, anche da parte di multinazionali, e ci mettiamo in casa tecnologie fragili. Può valere per i pannolini di nuova generazione, e fin qui i pericoli sono relativi, ma può valere anche per una smart city. La sicurezza costa, ma nessuno vuol spendere per garantirla.
  • Muore durante parto la procura indaga per omicidio colposo
La procura indaga per omicidio colposo per la morte di una 35enne avvenuta domenica mattina all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La donna è deceduta durante il parto indotto del feto di una bambina morta in grembo: sabato era risultata priva di battito cardiaco in una visita ecografica. La mamma, originaria della Tunisia, era alla 38esima settimana. Nelle due gravidanze precedenti non aveva avuto problemi, ma la nuova gravidanza era resa difficile da un diabete mellito gestazionale, e secondo i medici potrebbe essere morta per embolia polmonare amniotica. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche.

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  • Oppioidi, la sentenza storica: Johnson & Johnson è colpevole
Un giudice del Cleveland County District, Thad Balkman, ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson al pagamento di 572 milioni di dollari, ritenendola responsabile di aver contribuito all’esplosione dell’epidemia di oppioidi dello Stato, descritta dal procuratore come «la più grande crisi sanitaria mai affrontata dall’Oklahoma». Una piaga che tocca tutti gli Stati Uniti: solo nel 2017 ha ucciso 47 mila americani (circa 400 mila dal 1999) diventando la quinta causa di morte del Paese, prima ancora degli incidenti stradali. Una emergenza nazionale che coinvolge direttamente o indirettamente un cittadino su tre. Il procuratore generale Mike Hunter ha costruito la sua accusa sul fatto che la Johnson & Johnson — la quale fornisce il 60 per cento degli ingredienti per la produzione di oppioidi e attraverso la sua sussidiaria farmaceutica Janssen ne produce due, il Duragesic e Nucynta — avesse diffuso notizie incomplete e fuorvianti a medici e cittadini, usando tecniche di marketing aggressive e ingannevoli per vendere i potenti antidolorifici, nascondendone gli alti rischi di dipendenza. Il risultato è che gli oppioidi sono stati prescritti in numeri da record (18 milioni di ricette in tre anni per una popolazione di 3,9 milioni), portando a migliaia di overdosi, morti (seimila nello Stato dal 2000, secondo i legali) e tossicodipendenze. La compagnia, già condannata a un risarcimento di 4,7 miliardi di dollari per il suo baby talco, che si era scoperto cancerogeno, ha sulle spalle 50mila cause civili su tutta una serie di prodotti. Ieri però i titoli del marchio dopo la sentenza sono saliti a Wall Street, che temeva una pena più dura.

  • Sempre più lunga la lista dei reati-presupposto 231
La responsabilità da reato dell’ente presuppone la commissione, da parte di un soggetto apicale o sottoposto facente parte dell’organizzazione dell’ente stesso, di uno o più reati fra quelli espressamente contemplati nel catalogo del Dlgs 231/2001 (cosiddetti “reati-presupposto”). Nel corso del tempo, alle originarie fattispecie contenute negli articoli 24 e 25 del decreto, il legislatore ne ha aggiunte molte altre, con l’effetto di estendere considerevolmente l’ambito di applicazione della disciplina; la medesima tendenza ha caratterizzato anche l’anno corrente. La legge 3/2019 (enfaticamente denominata “spazzacorrotti”), in vigore dallo scorso 31 gennaio, nell’ambito di un più ampio intervento in chiave di contrasto alla corruzione, ha introdotto, fra i delitti-presupposto contro la Pubblica amministrazione annoverati dall’articolo 25 del Dlgs 231/2001, l’articolo 346 bis del Codice penale, rubricato «Traffico di influenze illecite». Si tratta di una fattispecie sussidiaria, volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione. Essa punisce, infatti, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (oppure con uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all’articolo 322 bis del Codice penale), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il soggetto per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
  • Area vincolata a box, danni non risarciti
Nessun diritto al risarcimento dei danni se l’area venduta è gravata da un diritto d’uso di parcheggio. Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, con l’ordinanza 21582/2019. La società costruttrice di uno stabile in condominio, dopo essersi originariamente impegnata – con specifico patto d’obbligo – a destinare ad area di parcheggio una porzione dell’intera superfice, vendeva a un acquirente gli appartamenti di cui alla scala B, con relativa autorimessa sita al piano interrato, e a un altro i restanti appartamenti. A sua volta il primo acquirente vendeva a un terzo le autorimesse n. 2 e 3, mentre i singoli appartamenti venivano venduti a ulteriori soggetti privati. Questi ultimi, però, citavano in giudizio il costruttore, gli acquirenti originari e il neo proprietario dei box 2 e 3 per ottenere uno spazio su cui esercitare in modo esclusivo e permanente il diritto di parcheggio così come sancito dalle leggi 1150/42 e 765/57.

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Un giudice dell’Oklahoma lunedì ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 572,1 milioni di dollari allo stato per la sua parte nell’alimentare un’epidemia di oppioidi, commercializzando in modo ingannevole antidolorifici che creano dipendenza.
J&J ha detto che avrebbe fatto appello alla decisione, anche se la pena è inferiore a quello che alcuni investitori e analisti avevano temuto, in quella che era stata considerata una causa da 17 miliardi di dollari e un precedente per altre controversie a livello nazionale sull’epidemia di oppioidi.