I chiarimenti contenuti nella circolare Inps n. 117/2019: cumulabili i redditi percepiti prima
Su richiesta, la decorrenza della pensione è differibile
Pagina a cura di Daniele Bonaddio

Personalizzabile l’effettiva decorrenza della pensione «quota 100». Infatti, laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico a una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente. In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione «quota 100». Quindi, per esempio, se un iscritto alla gestione separata presenta domanda di pensione quota 100 a giugno 2019, con prima decorrenza utile della pensione a luglio 2019, ed esplicita in domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione a settembre 2019, il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino ad agosto 2019 non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Il chiarimento è giunto dall’Inps con la circolare n. 117/2019, individuando i confini di incumulabilità dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo con la pensione «quota 100».

Quota 100. Il dl 4/2019 (c.d. Decretone), convertito con modificazioni in legge 26/2019, all’art. 14 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, un’ulteriore modalità di pensionamento anticipato che prende il nome di «quota 100». L’opportunità, rivolta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995, è esercitabile al perfezionamento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Dopo il raggiungimento dei predetti requisiti è necessario attendere l’apertura della c.d. finestra mobile, pari a tre mesi nel settore privato e sei mesi in quello pubblico.
Al riguardo, si ricorda che il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’Inps.

Incumulabilità. Al terzo comma del predetto articolato il legislatore ha previsto l’incumulabilità della pensione «quota 100» con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. In particolare, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quest’anno pari a 67 anni).

Redditi rilevanti. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione «quota 100» e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
In riferimento ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’art. 32, comma 1 del dpr 917/1986 (c.d. Tuir), ossia «la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso», al netto dei contributi previdenziali.
A titolo esemplificativo, l’Inps include tra i redditi diversi da quelli autonomo occasionali e quindi rilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione:

i compensi percepiti per l’esercizio di arti;

i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;

i diritti di autore;

i brevetti.

Redditi irrilevanti. Viceversa, i redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione «quota 100» sono:

le indennità percepite dagli amministratori locali e tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;

i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;

i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;

le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;

le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;

le indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;

i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private;

le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile;

l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Sospensione. Per i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia, è prevista la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Mentre nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Ai fini dell’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (si veda tabella).

Dichiarazione «quota 100». Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della pensione «quota 100» con i redditi da lavoro, gli interessati devono presentare all’Inps un’apposita dichiarazione (mod. «Quota 100»), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a 5 mila euro lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la pensione «quota 100» anche attraverso la consultazione di dati reddituali da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Periodi esteri. Per quanto riguarda i periodi di lavoro svolti oltre i confini nazionali, l’Inps conferma che possono essere considerati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la pensione «quota 100», purché non coincidenti e maturati in Paesi in cui si applichino i regolamenti dell’Unione europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale.
È valevole la contribuzione estera anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale.
Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della pensione «quota 100», a differenza della titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale che vieta il raggiungimento del trattamento pensionistico anticipato.
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