Cumulabili i proventi da attività lavorativa fino a 5 mila euro l’anno e le indennità
Quota 100 e reddito da lavoro, i chiarimenti dell’Inps Ecco chi della scuola potrà continuare a lavorare e come
di Carlo Forte

I docenti e i non docenti, che andranno in pensione anticipata dal prossimo 1° settembre per effetto della cosiddetta quota 100, non potranno cumulare la pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo compreso tra il 1° settembre prossimo e il termine a partire dal quale matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia. Lo ha fatto sapere l’Inps con la circolare 117 dell’8 agosto scorso.
Il divieto non vale se l’altro reddito non supera i 5 mila euro e non vale nemmeno per il periodo precedente al 1° settembre 2019. Per esempio, se un docente in servizio svolge attualmente la professione di avvocato, il divieto di cumulo inizia a dispiegare effetti solo dal prossimo 1° settembre e vale su base annua. E quindi il limite dei 5mila euro assume rilievo solo ed esclusivamente per i redditi percepiti per effetto dell’esercizio della professione forense nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2019.
Ciò vale solo per il 2019: nel 2020 i redditi cumulabili saranno calcolati sulla base di tutti e 12 i mesi del 2020. L’ente previdenziale ha chiarito che non è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (per esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita Iva ecc.). Perché l’incumulabilità vale per la pensione con i redditi da lavoro e non comporta l’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps per costituire la propria posizione previdenziale.
Non rientrano nel divieto di cumulo le indennità percepite come giudice di pace, magistrato onorario, giudice tributario, amministratore locale, i redditi di impresa che non derivano da attività lavorativa, i redditi da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private e i rimborsi spese.
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