A fronte di un sinistro stradale e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento privo di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.

Ciò vale maggiormente nell’ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.

Il preventivo di riparazione redatto da un terzo può, tuttavia, essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro.

Infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato, fermo restando che esso, esclusivamente da solo e in sé considerato, non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.

Tribunale di Nola sez. I, 15/05/2019 n. 1094