di Andrea Magagnoli

Asl responsabile anche nel caso di assoluzione del medico. L’azienda potrà essere chiamata in un successivo procedimento civile a rispondere per i danni conseguenti all’ attività di un sanitario anche nel caso di assoluzione del medico nel giudizio penale: questo è il principio di diritto espresso con la sentenza 8940/2019 della Cassazione. La Corte d’appello assolveva un sanitario per il reato di omicidio colposo, conseguente al decesso di un paziente, i giudici di merito ritenevano insussistente il reato ascritto, ravvisando nel comportamento del medico una semplice omissione lieve, insufficiente a configurare la colpa richiesta dall’ordinamento per un’eventuale condanna. Diversa era invece la posizione nei confronti del responsabile civile, nel caso di specie l’azienda Asl, dalla quale dipendeva la struttura ove aveva operato il medico, che veniva condannata alla refusione di tutti i danni conseguenti alla condotta del medico. L’ente pubblico promuoveva un ricorso per Cassazione, eccependo l’infondatezza della decisione dei giudici della Corte d’appello, osservava il legale come ai magistrati non competesse alcun potere in merito a tale condanna, la quale avrebbe dovuto essere pronunciata nella sede civile da parte di altro organo giudiziario. La questione si era più volta prospettata in sede di legittimità trovando comunque una soluzione univoca espressa anche dalle sezioni unite con la sentenza 8770/2017. Gli ermellini abbracciavano la tesi difensiva riformando la sentenza, nessuna competenza spetterebbe ai giudici di merito, in quanto la determinazione dell’ammontare del risarcimento dovuto è una decisione devoluta dall’ordinamento ad altra sede e in particolare a quella civile. Secondo gli ermellini infatti il difetto di responsabilità penale del sanitario, non preclude in via automatica un obbligo risarcitorio per il responsabile civile, la cui determinazione non è pero lasciata al giudizio penale; qualora infatti il danneggiato intenda ottenere il risarcimento per il danno subito dovrà promuovere un apposito giudizio civile che vedrà quale convenuto il soggetto, tenuto ai sensi della normativa, al risarcimento dei danni conseguenti all’ attività medica.
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