La norma contenuta nell’art. 145 del codice delle assicurazioni, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno dell’assicuratore e al decorso del termine di 60 giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio e in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto.

Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario e il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 31/05/2019 n. 14873