Chiarimento Inps sul prelievo straordinario nel caso di contribuzione negli enti privati
Niente ticket se l’assegno è con cumulo o totalizzazione
di Daniele Cirioli

La cassa professionale «salva» la pensione dal prelievo straordinario. Se ottenuta con cumulo o totalizzazione di uno o più periodi contributivi a carico di una cassa, infatti, la pensione è esclusa dal ticket sulle pensioni d’oro. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 116/2019 di ieri.
Il ticket sulle pensioni d’oro. I chiarimenti riguardano il prelievo straordinario sulle pensioni d’importo complessivamente superiore a 100 mila euro, introdotto dalla legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e in base al quale i pensionati che intascano dall’Inps una o più pensioni il cui importo, complessivamente, supera 100 mila euro lordi, nel quinquennio 2019/2023 sono tenuti a rinunciare a una quota del proprio o dei propri assegni di pensione. In particolare, la misura del prelievo è del:

15% sulla fascia d’importo (della o delle pensioni) da 100.001 a 130.000 euro lordi annui;

25% sulla fascia d’importo da 130.001 a 200.000 euro lordi annui;

30% sulla fascia d’importo da 200.001 a 350.000 euro lordi annui;

35% sulla fascia d’importo da 350.001 a 130.000 euro lordi annui;

40% sulla fascia d’importo (della o delle pensioni) oltre 500.000 euro lordi annui.
Il ticket ha preso il via a maggio scorso quando l’Inps ha calcolato la riduzione mensile dovuta dai pensionati d’oro, l’ha ripartita proporzionalmente sulle pensioni interessate e ha calcolato il conguaglio per il periodo gennaio-maggio con recupero in tre rate sulle mensilità di giugno, luglio e agosto.
Fuori le casse professionali. Le pensioni tassate sono solo quelle erogate dall’Inps con eccezione delle pensioni d’invalidità, di quelle ai superstiti e a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché le pensioni liquidate dalle casse professionali. In merito a quest’ultima esclusione (pensioni liquidate da casse professionali), l’Inps spiega di aver avuto dal ministero del lavoro nuove precisazioni per cui le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle casse, non sono soggette al ticket. Per contro, invece, sono soggette a ticket tutte le altre pensioni liquidate con il cumulo e la totalizzazione in cui non è presente contribuzione a carico delle casse. Ciò perché, spiega l’Inps, ai fini della riduzione, la norma fa riferimento esclusivo alle pensioni dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata. Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, aggiunge l’Inps, sono soggetti al ticket anche le pensioni erogate con quota 100 previo cumulo effettuato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
Fuori le pensioni contributive. Il ticket non si applica indistintamente a tutte le pensioni, ma solo a quelle erogate con almeno una quota calcolata con il criterio «retributivo». In merito l’Inps precisa che la riduzione non va applicata nella misura relativa alle pensioni liquidate, per effetto di cumulo e/o totalizzazione, con il sistema contributivo. In seguito alla riduzione, la pensione intascata (o le pensioni se più di una) non può comunque risultare complessivamente inferiore a 100 mila lordi annui.
© Riproduzione riservata

Fonte: