di Simona D’Alessio

Restyling agostano dei regolamenti previdenziali ed assistenziali (col «bollino» dei ministeri vigilanti del Lavoro e dell’Economia) per la Cassa geometri (Cipag) e per l’Ente degli psicologi (Enpap): da un lato è stato meglio definito il perimetro per consentire agli associati di usufruire del cumulo gratuito dei contributi pensionistici versati in più di una gestione e, dall’altro, è stata adeguata alle mutate esigenze della platea degli iscritti l’erogazione dell’indennità di maternità.
È sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019 che sono state pubblicate le novità, a seguito del via libera (ufficializzato lo scorso 7 agosto) dei dicasteri di via Veneto e di via XX settembre alle delibere varate dai vertici delle due Casse professionali.
In particolare, per quel che concerne l’Ente dei geometri, il 21 novembre 2018 il Comitato dei delegati aveva adottato un provvedimento per precisare che l’istituto dei cumulo non oneroso dei periodi assicurativi «si applica pure alle pensioni per inabilità e ai superstiti», nonché, rammenta a ItaliaOggi la Cassa di previdenza presieduta da Diego Buono, per chiarire l’applicazione della disciplina anche alle domande pervenute nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge (232/2016) e l’approvazione della prima delibera che ne inquadrava le modalità operative, licenziata il 22 novembre del 2017; ad oggi, viene reso noto, sono arrivate complessivamente 252 richieste di adesione allo strumento per riunire gratuitamente i versamenti «frammentati».
Semaforo verde, poi, all’indennità anche per il padre psicologo, «nel caso di affidamento esclusivo del figlio, di morte o grave infermità, o di abbandono del figlio da parte della madre»; le nuove regole (approvate dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio d’indirizzo generale il 15 febbraio ed il 27 aprile 2019), sottolinea l’Ente guidato da Felice Damiano Torricelli, prestano «attenzione ai casi di affidamento provvisorio (non preadottivo) del minore, al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare». L’aiuto viene fornito «nella misura dell’80% dei 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali e comunicato all’Ente previdenziale nel secondo anno che precede l’evento», e seppur la somma non possa «essere superiore a cinque volte l’importo minimo», i vertici dell’Enpap possono decidere di rivederla al rialzo (attendendo, come di consueto, il «placet» dei ministeri vigilanti, perché la correzione entri in vigore, ndr), tenendo conto delle «capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’Ente stesso».
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