Nel risarcimento del danno non patrimoniale (nel caso di specie dovuto a un notevole ritardo subito nel corso di un viaggio in treno) non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana, poiché ogni persona inserita nel complesso sociale deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza.

Cassazione civile sez. III, 04/05/2018 n. 10596