Le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno cancellato il danno morale, bensì provveduto a una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale).

Dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno.

Cassazione civile sez. III, 27/04/2018 n. 10156